circolare 81.2009

L’articolo 8-octies della legge n. 33/2009 ha disposto l’applicazione fino al 31 dicembre 2009 delle percentuali di riduzione contributiva già in vigore per il triennio 2006-2008, in favore delle imprese ubicate nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate. Tali misure erano state in precedenza prorogate soltanto fino al 31 marzo 2009 dall’articolo 1-ter della legge n. 205/2008 e, pertanto, il calcolo del premio dovuto per l’acconto Inail 2009 doveva tenere conto di detto termine. Per effetto della proroga dell’applicazione delle agevolazioni l’INAIL, con nota prot. n. 5489 del 29/04/2009, fornisce le istruzioni per il calcolo del premio dovuto per l’Autoliquidazione 2008/2009 e per il recupero di quanto eventualmente versato in eccedenza.Le agevolazioni contributive previste dall’articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della legge n. 67/1988 e successive modificazioni, si continuano ad applicare, per la rata di premio anticipato 2009 nelle misure già in vigore e cioè:• 75% per i territori montani particolarmente svantaggiati – codice di agevolazione 5;• 68% per le zone agricole svantaggiate – codice di agevolazione 25.In relazione a tali nuove misure, l’Istituto informa che è in corso l’applicazione d’ufficio ai premi dovuti a titolo di rata anticipata 2009, alle PAT sulle quali risultano presenti i codici di agevolazione indicati. Non appena concluse le operazioni di riconteggio, il premio anticipato 2009 sarà visualizzabile nel riquadro “Autoliquidazione 2008/2009”, appositamente predisposto all’interno della situazione contabile in www.inail.it – Punto Cliente.Se il premio 2008/2009 è stato già versato in unica soluzione, ovviamente senza applicazione dello sconto, il credito può essere utilizzato in compensazione a mezzo F24 con le consuete modalità. Se l’impresa si è avvalsa del pagamento in forma rateale ai sensi della legge n. 449/1997, l’importo già versato in misura superiore al dovuto deve essere utilizzato in compensazione sulla rata in scadenza al 18 maggio.L’iter da seguire è il seguente:1. applicare le riduzioni illustrate e conteggiare il premio 2008/2009 dovuto (oppure consultare in Punto cliente il premio riconteggiato dall’INAIL);2. dividere l’importo per 4 ottenendo in tal modo l’importo dovuto per la singola rata;3. calcolare la differenza tra l’importo dovuto riconteggiato per la singola rata e l’importo già pagato al 16 febbraio e quantificare così il credito da utilizzare a conguaglio, che è dato da quanto versato in più rispetto al ricalcolo;4. sottrarre l’importo a credito già pagato dall’importo dovuto per la rata in scadenza al 18 maggio;5. la differenza è l’importo da pagare al 18 maggio, che deve essere maggiorata degli interessi di rateazione.E’ invece errato applicare la percentuale di riduzione all’importo della rata del 18 maggio, pertanto in tali casi le imprese sono irregolari.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *