L’Inail, con nota Prot. 5156 del 16 aprile 2009 comunica che, per effetto dell’art. 29, comma 1-bis del D.L. n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2009, con le ulteriori modifiche apportate con Legge n. 33/2009, di conversione del D.L. n. 5/2009, il termine per il versamento dei premi assicurativi per il settore dell’autotrasporto in conto terzi – già stabilito, con nota prot. n. 685 del 5/3/2009 al 16 aprile 2009 (vedi circ. Unicaf n. 45/2009), è stato differito al 16 maggio 2009. Con successiva nota prot. n. 5489 del 29/04/2009, l’Inail ha fornito le istruzioni per il calcolo del premio dovuto per l’Autoliquidazione 2008/2009 e per il conteggio delle rate in scadenza al 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre ai sensi della legge n. 449/1997.L’Inail segnala, innanzi tutto, che l’articolo 29, comma 1-bis, della legge n. 14/2009 ha previsto la riduzione dei tassi di premio INAIL per le imprese con dipendenti del settore dell’autotrasporto, a decorrere dall’anno 2009, disponendo, per il solo anno 2009, una ulteriore riduzione dei tassi di premio nel limite massimo di 80 milioni di euro, poi elevati, dall’articolo 7-sexies, comma 5, della legge n. 33/2009, a 91 milioni di euro, dei quali 11 milioni destinati alle imprese artigiane nel settore dell’autotrasporto di merci.In attuazione di tali disposizioni, il Commissario straordinario dell’Istituto con delibera n. 78 del 22 aprile 2009, ha approvato per il 2009 la riduzione dell’importo dei premi del 14,01%, a favore delle imprese artigiane del settore dell’autotrasporto merci in conto terzi tenute al pagamento dei premi speciali unitari per le voci 9123 (classe di rischio 5°) e 9121 (classe di rischio 8°).La riduzione si applica:• alla sola rata 2009;• al premio speciale unitario dei componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione);• determinato in base alle voci di tariffa 9121 e 9123 e alle percentuali di incidenza presenti. Non appena concluse da parte dell’Inail le rielaborazioni del calcolo di quanto dovuto, gli utenti potranno visualizzare l’ammontare del premio dovuto riconteggiato sul sito www.inail.it – Punto cliente, all’interno della situazione contabile. In caso di versamento rateale, per effetto del differimento del termine al 16 maggio, che cadendo di sabato slitta al 18 maggio, le rate sono ridotte a tre, con maggiorazione degli interessi da applicare soltanto sulla seconda rata avente scadenza 16 agosto e sulla terza, avente scadenza il 16 novembre. Se il premio 2008/2009 è stato già versato in unica soluzione, ovviamente senza applicazione dello sconto, il credito può essere utilizzato in compensazione a mezzo F24 con le consuete modalità. Se l’impresa non si era avvalsa del pagamento in 4 rate, il credito è visualizzabile in www.inail.it – Punto cliente – importi a credito, fermo restando che è necessario verificarne correttezza e attualità presso la Sede Inail.Se l’impresa si è avvalsa del pagamento in forma rateale ai sensi della legge n. 449/1997, l’importo già versato deve essere utilizzato in compensazione sulla rata in scadenza al 18 maggio, che non deve essere maggiorata degli interessi.L’iter da seguire è il seguente:1. applicare le riduzioni illustrate e conteggiare il premio 2008/2009 dovuto (oppure consultare in Punto cliente il premio riconteggiato dall’INAIL);2. dividere l’importo per 3, ottenendo in tal modo l’importo dovuto per la singola rata;3. calcolare la differenza tra l’importo dovuto riconteggiato per la singola rata e l’importo già eventualmente pagato al 16 febbraio e quantificare così il credito da utilizzare a conguaglio, che coincide con quanto già pagato;4. sottrarre l’importo a credito già pagato dall’importo dovuto per la rata in scadenza al 18 maggio;5. la differenza è l’importo da pagare al 18 maggio, che per tale rata non deve essere maggiorata degli interessi di rateazione.6. E’ invece errato applicare la percentuale di riduzione all’importo della rata del 18 maggio, pertanto in tali casi le imprese sono irregolari. L’Inail ricorda che alla regolazione del premio 2008 si applica la riduzione fissata in via provvisoria al 14 %, prevista dall’articolo 45, comma 1, lettera b) della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni a favore delle imprese di autotrasporto in conto terzi, per i dipendenti addetti alla guida di autoveicoli. L’Inail rammenta anche che il differimento del termine del 16 febbraio riguarda esclusivamente il pagamento del premio, e non la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni e delle comunicazioni di riduzione delle retribuzioni presunte.
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