Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25-3-2009, è stato approvato il modello R/IAL da utilizzare per il rinnovo dell’istanza di attribuzione del credito di imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate, che dovrà essere presentato a partire dal 1-4-2009.Al riguardo giova ricordare che il beneficio in questione è stato introdotto dall’art. 2, commi da 539 a 547, L. n. 244/2007 (Finanziaria per il 2008) e con successivo decreto ministeriale 12-3-2008 sono state disciplinate le modalità di attuazione della previsione normativa. Soggetti beneficiari:- Il credito d’imposta spetta a tutti i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1-1-2008 e il 31-12-2008 hanno effettuato nuove assunzioni.- Le aree rispetto alle quali opera il beneficio sono quelle relative alle seguenti Regioni: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’art. 87, lettere a) e c), del Trattato Ce. Condizioni per la fruizione del beneficio:- L’assunzione deve determinare un incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati dall’azienda nel periodo compreso tra il 1-1-2007 e il 31-12-2007;- detto incremento occupazionale può riguardare anche assunzioni a tempo parziale (i lavoratori a tempo parziale in tal caso si computano in proporzione all’orario svolto).- Il credito d’imposta compete in presenza di assunzioni di:a) lavoratori inoccupati ovvero disoccupati;b) lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato;c) portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.- Ulteriori condizioni per la fruizione del beneficio sono inoltre: – il rispetto del Ccnl; – il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro; – l’assenza di riduzione della base occupazionale nel periodo dal 1-11-2007 al 31-12-2007, escludendo dimissioni volontarie o licenziamenti per giusta causa. Misura del credito riconosciuto:Il credito d’imposta spettante ammonta a 333,00 euro mensili per ciascun lavoratore assunto e sale a 416,00 euro in caso di assunzione di lavoratrici cd. «svantaggiate», riproporzionati in caso di lavoratori part-time. Domanda per la fruzione del beneficio:Ai fini della fruizione del beneficio andava presentata al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si era in incremento e comunque non oltre il 31-1-2009, una specifica istanza telematica con compilazione del modello IAL. L’istanza di rinnovoI soggetti che, dopo la presentazione nei termini sopra citati del modello IAL non sono stati ammessi al beneficio per in capienza dei fondi stanziati, ovvero, ne hanno goduto solo in misura parziale possono presentare, dalle ore 10:00 del 1-4-2009 alle ore 24:00 del 20-4-2009, una nuova istanza telematica utilizzando il nuovo modello R/IAL, approvato appunto con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in argomento.Le nuove istanze R/IAL secondo la norma sono ammesse al beneficio in relazione all’ordine cronologico di presentazione delle IAL originarie e sempre nei limiti delle risorse divenute disponibili. Reperibilità del modello:Il modello, che richiede l’indicazione del numero di protocollo telematico dell’istanza da rinnovare, è reperibile presso l’Agenzia delle Entrate, ovvero è disponibile in formato elettronico sul sito internet: www.agenziaentrate.gov.it.Esso può essere, altresì, prelevato da altri siti internet. In tal caso deve però essere conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il provvedimento dell’Agenzia e deve recare l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.Il modello può essere inoltre riprodotto con stampa monocromatica, in colore nero, anche in formato laser. Invio telematico del modello:L’istanza è presentata per gli anni 2009 e 2010, a partire dalle ore 10:00 del 1° aprile alle ore 24:00 del 20 aprile di ciascuno dei predetti anni.La trasmissione telematica è effettuata utilizzando il gestionale «rinnovoial», disponibile in forma gratuita sul sito dell’Agenzia. Il soggetto incaricato della trasmissione telematica è tenuto a rilasciare al datore di lavoro una copia in formato cartaceo dell’istanza predisposta, che dovrà essere sottoscritta e conservata da quest’ultimo.Unitamente a questo, l’intermediario è tenuto a rilasciare copia della ricevuta prodotta dall’Agenzia delle Entrate all’atto dell’invio, che costituisce prova di avvenuta presentazione.
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