L’Agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle prestazioni alberghiere e di ristorazione, esaminando in particolare alcuni casi dubbi evidenziati dalla stampa specializzata. Per un quadro completo della disciplina generale si rimanda alla nostra precedente circolare Unicaf 40/2008. Esaminiamo qui di seguito i contenuti principali della circolare 6/E del 3 marzo 2009. 1: Rinuncia alla detrazione dell’IVA Nel caso di rinuncia volontaria alla detrazione dell’Iva, il relativo costo non potrà mai essere un costo deducibile dal reddito.Già nel nostro precedente documento su citato avevamo manifestato le nostre perplessità in merito ad alcuni articoli apparsi in dottrina che si esprimevano in senso favorevole alla deduzione dell’Iva volontariamente non detratta. Ora, alla luce della circolare di cui si discute, il pensiero dell’amministrazione finanziaria è inequivocabile: richiedere una ricevuta fiscale in luogo della fattura non consente la deducibilità dell’intero costo (base imponibile ed Iva); la deduzione dovrà essere rapportata alla sola base imponibile nei limiti della percentuale consentita dal nuovo articolo 109 del Tuir (75% nella maggior parte dei casi per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2009). La circolare precisa infatti che “il contribuente può richiedere il rilascio della fattura e realizzare il presupposto documentale necessario per esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta pagata per rivalsa.La mancata richiesta della fattura non può avere riflessi ai fini della determinazione del reddito, atteso che in tale ipotesi l’indetraibilità dell’Iva non deriverebbe da cause oggettive che precludono l’esercizio del relativo diritto, bensì da una valutazione discrezionale del contribuente.” Pur concordando con l’Amministrazione, auspicavamo una risposta che considerasse anche gli aspetti pratici della questione, vista la reticenza degli operatori commerciali ad emettere la fattura a causa della maggiore complessità compilativa del documento, nonché per i maggiori costi amministrativi di registrazione della fattura (ed ora anche della eventuale ricevuta, visto che sarà da estrapolare la quota di Iva non evidenziata nel documento in quanto indeducibile). 2: Cointestazione della fattura In caso di trasferta da parte di dipendenti, la cointestazione della fattura è rispettata anche con l’intestazione della fattura in capo al soggetto destinatario della detrazione (ad esempio datore di lavoro) ed una successiva integrazione, anche con apposita nota allegata, del soggetto che materialmente beneficia del servizio (ad esempio il dipendente).Tale soluzione viene accolta con molto favore, visto che da una lettura rigida della precedente circolare 53/E del 2008, sembrava che i due nominativi (destinatario della detrazione e fruitore del servizio) dovessero comparire contemporaneamente sull’intestazione della fattura. 3. Amministratori Anche per gli amministratori di società, quando assimilati ai titolari di redditi di lavoro dipendente, per le trasferte fuori dal territorio comunale valgono i limiti di deducibilità di cui all’art. 95, comma 3 del Tuir e non si applica la limitazione del 75% del costo previsto dall’art. 109, comma 5 del Tuir.Sul punto si precisa che le trasferte di dipendenti che consentono la deducibilità integrale sono quelle effettuate al di fuori del comune in cui è ubicata l’azienda (o lo stabilimento presso cui lo stesso è contrattualmente designato); per gli amministratori in via generale coincide con la sede dell’azienda, anche se, come precisato nella circolare 7/E del 26 gennaio 2001, (domanda 5.3), per alcune attività di collaborazione coordinata e continuativa laddove non sia possibile, in virtù delle caratteristiche peculiari della prestazione svolta, determinare contrattualmente la sede di lavoro né identificare tale sede con quella della società, occorre far riferimento al domicilio fiscale del collaboratore. “Tale criterio può essere utilizzato, ad esempio, per gli amministratori di società o enti sempreché dall’atto di nomina non risulti diversamente individuata la sede di lavoro”. Inoltre, laddove tali spese di trasferta non siano sostenute al di fuori del territorio comunale, sono deducibili nella misura del 75%. L’Amministrazione non ha quindi condiviso le conclusioni cui giungeva la dottrina predominante (cfr. l’Assonime, in particolare nella circolare n. 55 del 21 ottobre 2008), che riteneva assolutamente ingiustificata tale limitazione, visto che tale “restrizione” comporta di fatto una doppia tassazione (in capo ai dipendenti come fringe benefits e in capo all’azienda per l’indeducibilità del 25%). 4. Servizio mensa La gestione diretta di un servizio mensa aziendale non può essere ricondotta alle somministrazioni di alimenti e bevande di cui all’art. 109, comma 5 del Tuir e pertanto mantiene la deducibilità integrale.L’Agenzia chiarisce che tale fattispecie di prestazione è da ricondurre all’acquisto di beni e servizi (e all’eventuale manodopera) da utilizzare per la preparazione di pasti da somministrare ai dipendenti e non alla somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 109 su menzionato.Tale deducibilità integrale spetta parimenti, nel caso in cui la mensa sia gestita da terzi, nonché nel caso in cui l’impresa stipuli una convenzione con un esercizio pubblico per fornire un servizio di mensa esterna.Tale conclusione è aderente a quanto precisato dalla stessa Amministrazione Finanziaria nella circolare n. 326/1997 (par. 2.2.3), che comprende tra le somministrazioni in mense aziendali, le convenzioni con ristoranti.Pertanto, secondo quanto precisato dalla circolare 6/E in commento “l’importo che, in base alla convenzione stipulata, il datore di lavoro paga all’esercente un pubblico esercizio, quale corrispettivo per i pasti consumati dai dipendenti, costituisce un costo che non subisce limitazioni alla deducibilità in quanto lo stesso è sostenuto per l’acquisizione di un servizio di mensa (esterna), cioè di un servizio complesso, non riconducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande.” 5. Ticket restaurant I ticket restaurant acquistati dal datore di lavoro per i propri dipendenti, oltre a godere della piena detraibilità dell’IVA, non subiscono la deducibilità del 75% del costo.Tali spese, infatti, analogamente a quelle relative ad una convenzione con un esercizio pubblico, rappresentano il costo per l’acquisizione di un servizio complesso non riconducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande. 6. Tour operator e agenzie di viaggi La limitazione della deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione non si applica alle spese sostenute dai tour operator e dalle agenzie di viaggi per l’acquisto di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto si tratta di prestazioni di servizi la cui rivendita costituisce oggetto dell’attività propria dell’impresa.Atteso che l’attività propria dei tour operator e delle agenzie di viaggi consiste nell’organizzazione e nella commercializzazione di viaggi e soggiorni, non può essere posta in dubbio l’inerenza a detta attività delle spese sostenute per l’acquisto di servizi alberghieri e di somministrazione di alimenti e bevande, i quali costituiscono uno dei componenti essenziali dei servizi turistici forniti ai consumatori finali.
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