circolare 11.2009

Il Ministero del lavoro, nota dl 21-1-2009 Prot. 292, torna sulle sulle procedure di invio telematico del prospetto informativo dei lavoratori disabili dopo le innovazioni introdotte dalla Legge 133/2008, prorogando, in alcuni limitati casi i termini dell’invio stesso.Sull’argomento era già stata emanata una lettera circolare (del 16-12-2008) riassunta nella circolare Unicaf n. 205/2009.L’articolo 9, comma 6 della legge 68/1999, nella nuova formulazione, prevede che• l’invio del prospetto informativo della situazione occupazione ai fini del collocamento obbligatorio avvenga in via telematica (scadenza 31 gennaio di ciascun anno);• negli anni successivi, l’invio debba essere effettuato solo se avvengono cambiamenti che incidono sul computo della quota di riserva.In fase di prima applicazione l’invio doveva essere effettuato anche dai datori di lavoro che nel corso del 2008 non avevano modificato la propria situazione ai fini del collocamento obbligatorio. Questo con lo scopo dichiarato di costituire un archivio di base sul quale far poggiare l’intero sistema. La nota in oggetto prevede che i datori di lavoro pubblici e privati (e soggetti abilitati) che non sarebbero obbligati possano effettuare l’invio entro il 28-2-2009. La nota fa, da ultimo, una precisazione relativamente ai datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti (costituenti base di computo) che non hanno effettuato nel 2008 una nuova assunzione “aggiuntiva”. In tale ipotesi, che dovrebbe essere del tutto residuale, in quanto riguarda non tutti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, ma solo coloro che all’entrata in vigore della legge n. 68/99 (18 gennaio 2000) rientravano in tale fascia e da allora non hanno effettuato assunzioni aggiuntive si applica la proroga in quanto l’obbligo sorgerebbe appunto solo nel momento in cui viene effettuata una assunzione aggiuntiva (articolo 2 comma 2 del Dpr 333/2000). Da ciò, però, se ne desume che anche tale residuale categoria di datori di lavoro – nonché coloro che, avendo raggiunto la soglia dei 15 dipendenti computabili, non sarebbero soggetti all’obbligo di denuncia fino al momento dell’assunzione del sedicesimo – devono, pur nel più ampio termine del 28 febbraio 2009, presentare la denuncia disabili telematicamente. La nota precisa che resta, invece, al 31 gennaio 2009 l’obbligo per i datori di lavoro appartenenti alla fascia tra 15 e 35 dipendenti (base di computo 18 gennaio 2000) e per i datori di lavoro con 15 dipendenti computabili al 31.12.2007 che, nell’anno solare 2008, hanno effettuato una nuova assunzione aggiuntiva. Segnaliamo, in tal caso, che norma di legge prevederebbe invece l’insorgere dell’obbligo a decorrere dallo scadere del termine di 12 mesi dal giorno della prima assunzione oppure a decorrere dal giorno della seconda assunzione, se la stessa avviene prima del decorso del termine di 12 mesi.

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