circolare 4.2009

Il credito d’imposta per gli incrementi occupazionali avvenuti nelle regioni meridionali e insulari opera per le assunzioni effettuate successivamente all’1-1-2008 (articolo 2 comma 539 Legge 244/2007). Lo afferma il Ministero del lavoro con risposta ad interpello n. 61 del 23-12-2008Il beneficio spetta ai datori di lavoro che nelle regioni della Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise hanno incrementato rispetto all’anno 2007 il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato nel periodo dal 1-1/31-12-2008. Il bonus è concesso per gli anni 2008, 2009 e 2010 ed è pari ad euro 333,00 al mese per ciascun nuovo lavoratore assunto, ovvero ad euro 416,00 nel caso di assunzione di donne che rientri nella definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’art. 2, lett. f), punto XI, del regolamento CE n. 2204/2002 (“qualsiasi donna di un’area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 % della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 % del tasso di disoccupazione maschile dell’area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti”). In un primo tempo, lo sgravio era subordinato ad una autorizzazione della Commissione europea. L’articolo 37bis, comma 2, della Legge 31/2008 ha, invece, previsto che il provvedimento non fosse più sottoposto alla Commissione, ma che il credito fosse subordinato al rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento CE n. 2204/2002 (in pratica le assunzioni devono riguardare particolari categorie di lavoratori “svantaggiati”).In questo modo, il credito d’imposta è divenuto erogabile automaticamente, senza necessità di domande di autorizzazione da parte datoriale. Ne consegue che il diritto al sopraindicato beneficio opera già al momento dell’assunzione (se successiva al 1° gennaio 2008), salvo eventuali controlli successivi da parte dell’amministrazione erogante.

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