Il documento di valutazione dei rischi può essere consegnato al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza anche su supporto informatico, pur se a precise condizioni.La posizione è espressa dal Ministero del lavoro con risposta a interpello n. 52 del 19-12-2008.Il caso prospettato si riferisce alla consegna al Rlt di un pc portatile connesso con la rete aziendale contenente il documento di valutazione dei rischi dell’unità produttiva di competenza e consultabile all’interno dei locali aziendali (in qualsiasi area) negli orari di operatività dell’unità stessa (normalmente dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 21.30).Il Ministero chiarisce, preliminarmente, che il Dlgs 81/2008 ha risolto i dubbi interpretativi circa l’articolo 19 comma 5 del Dlgs 626/1994 che parlava di diritto di accesso alla documentazione, mentre ora è chiaro l’obbligo di consegna all’Rls Non essendo prevista alcuna formalità per la consegna del documento, l’adempimento all’obbligo di legge è comunque garantito mediante consegna dello stesso su supporto informatico, anche se utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.Per il Ministero sembra, infatti, risolutivo il fatto che il documento sia disponibile in qualsiasi momento ed in qualsiasi area all’interno dei locali aziendali.
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