circolare 46.2008

A pochi giorni dalla scadenza del saldo ICI 2008 siamo nuovamente di fronte a una situazione di incertezza applicativa in relazione all’ICI dei fabbricati rurali. L’incertezza nasce da una serie di pronunce della Cassazione, che segue un filone interpretativo inaugurato con la sentenza n. 15321 del 15/5/2008. Tale sentenza, in modo assolutamente inatteso, ha stabilito un principio piuttosto discutibile, secondo il quale l’iscrizione in catasto fabbricati di un immobile è motivo sufficiente perché quei fabbricati paghino l’ICI, a prescindere dalla ruralità o meno del fabbricato.Sposando tale principio, la Cassazione si è espressa nel 2008 già varie volte dando torto alle cooperative ricorrenti, che invece invocavano ben altro principio stabilito dalla medesima Suprema Corte con varie sentenze pronunciate dal 2005 al 2007 (tra le quali la n. 6884 del 1/4/2005, n. 13674 del 24/6/2005, n. 16701 del 22/5/2007), secondo il quale la ruralità fiscale dei fabbricati, attribuibile ai fabbricati delle cooperative agricole direttamente utilizzati per l’attività agricola (anche di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei conferimenti dei soci) comporta la non debenza dell’ICI. Peraltro la Cassazione si è spinta oltre tale principio, coinvolgendo nell’assoggettamento ad ICI tutti i fabbricati rurali, anche di proprietà di imprenditori agricoli singoli o societari non in forma cooperativa, e anche se non iscritti in Catasto. Come si ricorderà, Unicaf ha già fornito il proprio parere sulla questione, prima con la circolare Unicaf n. 55 del 07/12/2007, poi attraverso la circolare del Servizio Legislativo e Legale di Confcooperative n. 7/08, predisposta in collaborazione tra Confcooperative ed Unicaf, nella quale, in particolare, si è sostenuto quanto segue: “A seguito dell’art. 42-bis del D.L. 159/2007, convertito con Legge n. 222/07, è stato modificato il comma 3-bis dell’articolo 9 del D.L. n. 557/1993, riconoscendosi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile, comprese quelle destinate alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti in prevalenza dai soci.Il riconoscimento della “ruralità fiscale” implica l’esclusione dall’assoggettamento ai fini ICI, con conseguente esonero dal pagamento di tale tributo.Ora, con l’art. 2, comma 4, della Finanziaria 2008, con una norma restrittiva nei confronti delle società cooperative, viene stabilito che non è ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili ai Comuni, per periodi di imposta precedenti al 2008, da parte delle cooperative agricole e loro consorzi che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, con riguardo alle costruzioni necessarie allo svolgimento di tali attività. Pertanto:1. le cooperative che fino al 31/12/07 hanno pagato l’ICI non possono richiedere il rimborso;2. le cooperative che non hanno pagato l’ICI non dovranno più pagarla (anche se il Comune dovesse chiedere alla cooperativa di assolvere l’imposta) in quanto la Legge n. 222/07 ha chiarito che i fabbricati delle cooperative agricole sono strumentali e, quindi, esclusi dall’ICI. Ovviamente occorre che il fabbricato sia effettivamente utilizzato per l’attività agricola”.La Corte di Cassazione, invece, non tenendo conto dell’articolo 42-bis del D.L. n. 159/07, convertito con legge n. 222/07 e dell’articolo 2, comma 4, della legge n. 244/07 ha statuito che l’attribuzione di una rendita catastale ad un fabbricato rurale è condizione sufficiente e necessaria per l’assoggettamento ad Ici, mancando un collegamento normativo tra la ruralità dei fabbricati e l’esenzione Ici. Cosa non vera perché l’articolo 2, comma 4, legge n. 244/07, contiene il collegamento normativo ma, non essendo stato invocato dalla cooperativa, la Cassazione si è pronunciata come se la norma non esistesse. Peraltro le recenti pronunce della Suprema Corte, contrarie alle pronunce emanate dalla stessa Corte fino al 2007, non tengono conto di alcuni dati di fatto e di diritto piuttosto rilevanti e che di seguito si ricordano.1) La volontà del legislatore del D.Lgs n.504/92 di non considerare soggetti a tassazione i fabbricati rurali, poiché alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo dell’ICI i soli fabbricati soggetti ad ICI erano quelli che erano (o che dovevano essere) iscritti in Catasto Edilizio Urbano, esclusi quindi i fabbricati rurali.2) La dubbia costituzionalità di un principio di diritto o di fatto per cui la revisione del Catasto, operata qualche anno dopo l’entrata in vigore dell’ICI con finalità di censimento di tutto il patrimonio immobiliare, possa determinare ipso facto la tassazione di cespiti che con la legge istitutiva venivano esclusi.3) La chiara lettera del richiamato articolo 2, comma 4, della legge n. 244/07 che, a prescindere dall’esito della pronuncia della Consulta, sancisce inequivocabilmente il rapporto diretto tra fabbricati rurali e non debenza dell’ICI.4) La posizione dell’Amministrazione finanziaria (Ministero delle finanze, Agenzia del territorio) che ha sempre riconosciuto pacificamente la non debenza dell’ICI sui fabbricati rurali. L’Anci Emilia Romagna (Circolare del 24/9/08) e da ultimo l’IFEL, fondazione Anci (Circolare del 24/11/08) hanno chiesto ai Comuni di attivarsi per chiedere il pagamento ICI agli imprenditori agricoli, anche se non richiesti prima, per gli anni non prescritti. L’Anci, ovviamente, si avvale delle inaspettate pronunce favorevoli della Cassazione e detta un indirizzo molto deciso sulla sola base delle sentenze della Cassazione pronunciate nel 2008. Ci teniamo a ribadire che l’attuale orientamento della Cassazione, che ha colto tutti alla sprovvista, è basato su un principio di diritto molto discutibile e che speriamo sia oggetto di revisione in quanto non ci pare in linea con la volontà espressa del legislatore nel decreto istitutivo dell’ICI né delle successive modifiche legislative in merito al significato della “ruralità fiscale” dei fabbricati. Pur lasciando ad ogni cooperativa la scelta in merito, riteniamo che se la normativa attuale non verrà modificata (articolo 42-bis, legge n. 222/07 e articolo 2, comma 4, legge n. 244/07) sui fabbricati rurali effettivamente strumentali alla attività agricola (fabbricati strumentali, uffici, abitazioni degli addetti alle attività agricole) l’ICI non vada assolta. In merito ai rimborsi (articolo 2, comma 4, legge 244/07) si evidenzia che la questione è oggi all’esame della Corte Costituzionale (a seguito di rinvio della Commissione Provinciale Tributaria di Chieti). In conclusione, in linea con quanto ribadito nell’ultima circolare n. 37/08 del Servizio Legislativo e Legale di Confcooperative (realizzata in collaborazione con Unicaf), si ritiene che esistano le argomentazioni giuridiche per resistere alle illegittime richieste dei comuni per i fabbricati in parola.

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