L’art. 10 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (pubblicato in G.U. n. 280 del 29/11/2008 ed entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta), ha disposto una riduzione della percentuale dell’acconto previsto ai fini IRES ed IRAP. In particolare, il comma 1 stabilisce che la misura dell’acconto dell’IRES e dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto (esercizio 2008, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), da parte dei soggetti Ires di cui all’art. 73, comma 1 del TUIR (tra cui sono comprese le società cooperative), è ridotta di 3 punti percentuali. Di conseguenza, la misura dell’acconto IRES ed IRAP per i soggetti Ires passa dal 100% al 97%. Stante il tenore letterale della norma, la suddetta riduzione non si applica all’IRPEF ed all’IRAP dovuta da parte dei soggetti Irpef. Inoltre, in base al comma 2 dell’art. 10 in esame, ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano già provveduto per intero al pagamento dell’acconto, spetta un credito d’imposta in misura corrispondente alla riduzione statuita, da utilizzare in compensazione nel modello F24.In sostanza, gli importi pagati in eccesso potranno essere recuperati in compensazione nel modello F24 già con i versamenti di altre imposte, tributi e contributi in scadenza il prossimo 16 dicembre. Il comma 3 dispone poi che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno stabiliti le modalità ed il termine del versamento dell’importo non corrisposto in ragione della riduzione fissata dal comma 1, da effettuare entro il corrente anno, tenendo conto degli andamenti della finanza pubblica.In altri termini, alla luce di quanto previsto da quest’ultima disposizione, l’importo dell’acconto non versato (ovvero compensato) dovrebbe essere comunque corrisposto entro la fine del 2008, ai sensi dell’emanando decreto ministeriale.
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