La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, in data 30 ottobre 2008, ha emanato una nota di chiarimento inerente la disciplina sanzionatoria relativa alla tenuta dei documenti obbligatori di lavoro nel periodo transitorio dal 25 giugno al 18 agosto 2008. Il quadro normativo cui la nota si riferisce è quello costituito dal DL 112/2008, convertito in legge con modificazioni con la legge 06 agosto 2008 n. 133, dove, con gli articoli 39 e 40, che si occupano rispettivamente di “adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro” e della “tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti”, che introducono il Libro Unico del Lavoro e abrogano il libro matricola, vengono introdotte modifiche sostanziali all’attuale sistema di tenuta della documentazione obbligatoria. La definizione del regime transitorio, secondo quanto contenuto all’art. 39 co. 4 del DL n. 112/2008, era subordinata all’emanazione di un decreto interministeriale, successivamente approvato in data 09 luglio 2008 e pubblicato in GU in data 18 agosto 2008. È proprio questo decreto, all’art. 7 co. 1, a stabilire un periodo transitorio “fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008”, nel corso del quale i datori di lavoro potranno adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico mediante la corretta e regolare tenuta del libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze o del registro dei lavoranti e del libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio, debitamente compilati e aggiornati. Il successivo co. 2, inoltre, specifica che “il libro paga e matricola si intendono immediatamente abrogati.Sulla data in cui termina il periodo transitorio non sono sorti dubbi interpretativi, secondo la circolare ministeriale n. 20 del 20/08/2008, essa è stata indicata nel 16/01/2009 (termine massimo per l’inserimento delle registrazioni relative al mese di dicembre 2008). Il problema si è invece posto in relazione alla data di inizio dello stesso. Nelle prime interpretazioni si era sostanzialmente concordi nel ritenerla coincidente con la data di pubblicazione in GU del Decreto Interministeriale, avvenuta in data 18/08/2008, Dall’analisi del susseguirsi delle disposizioni normative, però, si è preso atto dell’emergere di un ulteriore periodo transitorio, decorrente, questo, dal 25 giugno 2008 (data di emanazione del DL 112/2008). Questo, di fatto ha creato un problema di carattere interpretativo in relazione all’assetto complessivo dei precetti e delle sanzioni. A questo proposito il Ministero del Lavoro è intervenuto con la nota del 30/10/2008 indirizzata agli uffici legali e del contenzioso, con l’intento di evitare le conseguenze legate ad accertamenti ispettivi effettuati in questo periodo e di fornire, agli stessi uffici, le opportune istruzioni in relazione agli adempimenti di loro competenza. La Nota, affronta diverse questioni. Anzitutto viene ribadito che l’abrogazione della disposizione di cui all’art. 1 co. 1178 della legge 296/2006, che prevedeva l’applicazione della maxisanzione per le violazioni relative all’istituzione, esibizione e tenuta dei libri obbligatori, è stata introdotta dal DL 112/2008. Di conseguenza, specifica la nota, la stessa non è più applicabile in relazione alle condotte poste in essere dal 25 giugno 2008 Dal 25 giugno 2008, inoltre, non è più sanzionabile la mancata conservazione dei libri obbligatori sul luogo di lavoro da parte di quei datori di lavoro che si avvalgano dei consulenti del lavoro, degli altri professionisti abilitati o degli altri soggetti di cui all’art. 1 co. 4 della legge n. 12/79 (servizi e centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese anche in forma cooperativa), per la tenuta del libro paga, sezione presenze ovvero del Libro Unico del Lavoro. L’eventuale sanzione potrebbe essere irrogata nella sola ipotesi di omessa esibizione una volta decorsi 15 giorni dalla richiesta formulata dall’organo ispettivo mediante il “verbale di accertamento ispettivo”. Destinatario della sanzione, in questo caso, sono i soggetti abilitati alla tenuta della documentazione in esame. La terza specificazione contenuta nella Nota riguarda l’aggiornamento del libro presenze che, a norma del disposto normativo di cui al DL 112/08, deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo. Ne deriva che l’omessa compilazione giornaliera dei fogli presenze entro il giorno successivo, successivamente al 25/06/2008, non rientra più tra le fattispecie sanzionabili. Il Ministero conclude la propria Nota, sottolineando che “per tutte le violazioni accertate nel periodo transitorio in oggetto (25/06/2008 – 17/08/2008), relative alla omessa istituzione, esibizione e non corretta tenuta dei libri obbligatori, la disposizione sanzionatoria da applicare era quella prevista dall’art. 195 del DPR 1124/65, in quanto non abrogata dal DL 112/08”. Si rileva come la nota ministeriale, con quest’ultima specifica, apra la strada ad un’ambiguità interpretativa. La dicitura “per tutte le violazioni accertate”, potrebbe lasciar intendere che ci si riferisca non solo alle violazioni commesse nel corso del periodo transitorio, ma anche a tutte quelle violazioni che pur essendo state commesse in periodi antecedenti vengono accertate nel suddetto periodo. Da ultimo, nel testo ministeriale, si invitano gli organi ispettivi a non dare seguito a tutti quei verbali, in cui, per la casistica richiamata, sia stato adottato un profilo sanzionatorio difforme da quanto indicato nella nota.
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