Rispondendo a un ennesimo interpello, n. 47 del 3-10-2008, il Ministero del lavoro chiarisce che i riservatari di cui all’articolo 18 comma 2 della Legge 68/1999 non possono essere avviati al lavoro tramite convenzione.Le categorie interessate sono le seguenti:• orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause,• coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati (L. n. 763/1981)Per il Ministero infatti le convenzioni di cui agli articoli 11 e12 della Legge 68/1999 possono essere utilizzate soltanto per l’avviamento dei disabili. La nota cita anche le convenzioni ex articolo 12bis. Si tratta però di una norma che non esiste più: l’articolo 39 comma 11 del Dl 112/2008, abrogando alcune norme della manovra di fine 2007, ha ripristinato integralmente l’articolo 14 del Dlgs. 276/03 e conseguentemente cassato il citato articolo 12bis.
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