L’Inps, con circolare n. 88 dell’1-10-2008, a seguito di interventi ministeriali, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla contribuzione alla gestione separata di alcune categorie: medici in formazione specialistica, soggetti fruitori del posticipo del pensionamento, collaboratori non residenti in Italia, studenti fruitori di contributi per la mobilità internazionale e di borse di studio integrative.In questa sede esaminiamo soltanto i casi che interessano le imprese. Soggetti che hanno usufruito dell’incentivo al posticipo del pensionamento, di cui alla legge n. 243/2004.Il caso esaminato è quello di lavoratori che nel periodo di fruizione dell’incentivo hanno svolto attività soggetta all’obbligo contributivo verso la Gestione separata.Per il Ministero questi lavoratori, nel periodo di percezione del bonus, devono essere considerati privi di contribuzione e pertanto è dovuta la maggiore contribuzione prevista in questi casi I committenti che per i propri collaboratori fruitori del bonus hanno versato i contributi calcolati con aliquota ridotta, dovranno integrare i relativi versamenti ragguagliandoli all’aliquota piena.I versamenti integrativi si riterranno compiuti in tempo utile ove siano effettuati entro tre mesi dall’emanazione della circolare, senza l’applicazione delle sanzioni civili previste dall’articolo 116 della legge n. 388/2000. Il termine dovrebbe essere il 16-1-2009 (giorno 16 del 3° mese successivo).La circolare non precisa nulla circa le modalità di compilazione degli Emens. Collaboratori non residenti in Italia già sottoposti in un Paese straniero ad un regime di previdenza obbligatoria.La questione è già stata affrontata da un recente interpello n. 35/2008 (circolare Unicaf n. 153/2008): anche in questo caso deve essere versata la contribuzione prevista per coloro che sono privi di contribuzione.
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