Il Ministero del lavoro, risposta a interpello n. 32 del 19-8-2008, chiarisce che l’interruzione della gravidanza prima del 180° dall’inizio della gestazione è equiparata alla malattia determinata da gravidanza.L’articolo 19 del Dlgs 151/2001 infatti sancisce che l’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 194/1978 è considerata a tutti gli effetti come malattia.Da questo deriva, in applicazione dell’articolo 20 del Dpr 1026/1976, la non computabilità agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi per il trattamento normale di malattia, dei periodi di assistenza sanitaria per malattia determinata da gravidanza.In risposta a un secondo quesito contenuto nell’interpello, viene inoltre chiarito che ai fini della prova della morbosità determinata da gravidanza è sufficiente un certificato rilasciato da un medico di base convenzionato.In questo caso è citato a supporto l’articolo 76 del Dlgs 151/2001 sancisce che “al rilascio dei certificati medici del presente testo unico, salvo i casi di ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del Servizio sanitario nazionale”.
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