circolare 31.2008

E’ stato approvato in data 25 giugno 2008, il decreto avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la  perequazione tributaria”, che fra gli altri contiene una serie di provvedimenti che interessano il mondo della cooperazione, qui di seguito sintetizzati. Destinazione del 5% degli utili netti al fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti Con il comma 25 dell’art. 82 del decreto di cui si discute, le cooperative a mutualità prevalente che presentano le seguenti condizioni:• un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro• e che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile della cooperativa(condizioni che devono coesistere e che vanno verificate alla data di approvazione del bilancio), sono tenute a destinare una quota del 5 per cento degli utili netti al fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti, secondo modalità e termini che saranno comunicati con un apposito decreto.La disposizione si applica in relazione agli utili evidenziati nel bilancio in corso al 25 giugno 2008 ed in quello successivo. Questa prima disposizione di compartecipazione al finanziamento dei soggetti meno abbienti da parte delle cooperative, ha natura transitoria ed al momento è limitata agli utili di due bilanci.Inoltre è diretta esclusivamente ad alcune categorie di cooperative: si tratta per lo più di quelle coop che promuovono una ingente raccolta di denaro mediante il ricorso al prestito sociale. Resta da chiarire se al raggiungimento dei limiti su esposti debbano essere inseriti anche gli strumenti finanziari non partecipativi con obblighi di restituzione.Si sottolinea inoltre che sono interessate le sole cooperative a mutualità prevalente che continuano a godere di una limitata tassazione degli utili, mentre per quelle a mutualità non prevalente, considerato il nuovo regime fiscale, analogo a quello delle altre società di capitali, non è prevista alcuna compartecipazione (si ricorda che per le cooperative a mutualità non prevalente possono continuare a godere della sola detassazione del reddito limitatamente al 30% degli utili netti annuali a condizione che tale importo sia destinato ad una riserva indivisibile prevista nello statuto). Nuova ritenuta sugli interessi da prestiti sociali Con il comma 27 dell’art. 82, la ritenuta sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni di cui all’art. 13 del Dpr 601/1973, passano dal 12,50% al 20%.Si ricorda che tali ritenute agiscono a titolo d’imposta e quindi le persone fisiche che ricevono questa “remunerazione” del capitale non sono tenute a dichiarare alcunché in sede di dichiarazione.Inoltre, in assenza di una disposizione ad hoc circa la decorrenza, si ritiene che la nuova misura di ritenute debba essere applicata già sugli interessi corrisposti successivamente alla data del 25 giugno 2008.Secondo quanto previsto dall’art. 13 del Dpr 601/1973, la remunerazione massima attribuibile a tali prestiti non può superate i 2,5 punti percentuali rispetto ai buoni postali fruttiferi.Inoltre la misura massima di tali finanziamenti per singolo socio viene ancora disciplinata dall’art. 10 della legge 31/12/1992 n. 59, che stabilisce dei limiti che vengono triennalmente adeguati in base ad indici Istat ufficializzati mediante apposito decreto, come previsto dal comma 6) dell’art. 21 della citata legge 59.Alla data in cui si scrive tali limiti sono ancora fermi al decreto 1° aprile 2005 in vigore dal 1° gennaio 2004 per il triennio 2004 – 2006 e sono i seguenti:• cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli, per le cooperative di produzione e lavoro e per le cooperative edilizie di abitazione: € 60.063,16• altre cooperative: € 30.031,58. Si resta in attesa del nuovo adeguamento. Nuova tassazione degli utili per le cooperative di consumoCon il comma 28 dell’art. 82, è stata inserita una nuova lettera, la b-bis) al comma 460 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che prevede che l’art. 12 della Legge 904/77 non si applica per la quota del 55 per cento degli utili netti annuali delle società cooperative di consumo e loro consorzi. In deroga allo statuto del contribuente, tale nuova misura di tassazione degli utili si applica a decorrere dal periodo in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui si discute. Nella determinazione degli acconti su tale periodo d’imposta, la maggiore misura deve essere versata nella seconda o unica rata, mediante l’applicazione della nuova percentuale di tassazione alla base imponibile “storica”.

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