circolare 113.2008

L’articolo 8-quater introdotto dalla Legge n 101 del 6-6-2008 in sede di conversione del D.L. n. 59/2008 (GU n. 132 del 7-6-2008), ha modificato l’articolo 56 comma 1 del Dlgs 151/2001 (TU sulla maternità).Le lavoratrici madri e i lavoratori padri al rientro dal congedo per maternità o paternità hanno il diritto di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi, leggi e regolamenti, che sarebbero spettati durante l’assenza.Questa norma si aggiunge a quelle preesistente che prevede il diritto della lavoratrice di rientrare nella stessa unità produttiva in cui era occupata all’inizio della gravidanza e di restarvi finché il bambino non ha compiuto un anno.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *