Dopo aver creato disagio con una circolare che prevedeva la comunicazione di tutte le trasferte, l’Inail, con nota del 22-5-2008 Prot 4465, ha modificato il proprio orientamento.L’Istituto rettifica esplicitamente quanto detto in precedenza (nota del 21-3-2008, circolare Unicaf n. 84/2008) nel senso auspicato di molti addetti ai lavori.L’obbligo per il datore di lavoro/committente di effettuare la comunicazione all’Inail della trasferta sussiste solo ed esclusivamente nel caso in cui il personale si trovi ad essere esposto a rischi diversi da quelli oggetto delle lavorazioni per le quali è già assicurato all’Istituto.Questa previsione è in linea con le disposizioni dell’art. 12, comma 3, del Dpr 1124/65 che prevede l’obbligo di denunciare le modifiche dell’estensione e della natura del rischio.La nota precisa che che conseguentemente, l’obbligo di effettuare la comunicazione della trasferta del personale deve considerarsi escluso negli altri casi nei quali tale personale continui ad esercitare le stesse lavorazioni corrispondenti ai rischi specifici della polizza dipendenti della P.A.T. della ditta costituita presso la Sede INAIL. Il presupposto fondamentale dell’obbligo, relativamente ai lavoratori impegnati sul territorio nazionale, è dato dalla variazione del rischio per la prestazione resa fuori dalla sede abituale: l’obbligo di comunicazione scatta quando la prestazione del lavoratore fuori sede lo porta ad essere esposto ad un rischio diverso da quello per cui lo stesso è assicurato presso l’azienda.La nozione di trasferta che qui rileva è, quindi, diversa da quella intesa nel senso fiscale e retributivo: il requisito della prestazione resa al di fuori dal comune sede dell’azienda non coincide, infatti, con l’eventuale sussistenza dell’obbligo di comunicazione, che è legato unicamente alla variazione del rischio indipendentemente dal luogo. Un caso tipico può essere quello del disegnatore che effettua uno stage in un cantiere edile: in questo caso il diverso rischio non è dato dallo spostamento, il cantiere può essere a pochi metri dal normale luogo di lavoro del disegnatore, ma appunto dal diverso rischio che si corre in un cantiere rispetto ad un tavolo da disegno.Al contrario la trasferta del geometra addetto ai cantieri edili, se correttamente denunciato all’Inail, non dovrà essere comunicata. Stante la territorialità dell’assicurazione va, inoltre, segnalato che in caso di trasferte all’estero – pur se non varia la natura del rischio – la comunicazione deve sempre essere effettuata in quanto varia l’estensione.
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