Come noto la legge n. 125/91, concernente le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, prevede all’art. 9 – ora novellato dall’art. 46 del D. Lgs. n. 198/2006 – che le aziende con oltre cento addetti devono provvedere alla redazione periodica di un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile. Nel computo vanno ricompresi tutti i lavoratori “a busta paga”, compresi quindi soci lavoratori e contratti agevolati (CFL, apprendisti, ecc.). Per il biennio 2006 – 2007 le aziende rientranti nell’ambito di applicazione della norma dovranno redigere detto rapporto entro il termine del 30 aprile 2008.Il numero dei lavoratori, al fine di stabilire se si è assoggettati o meno all’obbligo in questione, va effettuato con riferimento al 31 dicembre di ogni anno (quindi 31.12.06 e 31.12.07) tranne che per le aziende caratterizzate da lavoro stagionale (es. cooperative agricole), per le quali la Direzione Regionale del Lavoro dell’Emilia Romagna dà indicazione di fare riferimento all’occupazione media annuale.Qualora un’azienda avesse più di 100 lavoratori al 31.12.06 ma non più al 31.12.07 o viceversa, il prospetto va comunque presentato.Il modello da compilare è il medesimo di quello già utilizzato per la trasmissione dei precedenti rapporti, approvato con D.M. 17.7.1996 (G.U. n. 174 del 26.7.1996).Il Ministero del lavoro ha reso noto che sul proprio sito internet che è disponibile al seguente link http://www.lavoro.gov.it/ConsiglieraNazionale/RM/Materiali il software per poter redigere e stampare il Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile. Con circolare n° 123 del 23 settembre 1997, il Ministero del lavoro aveva fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di compilazione della modulistica a schede, che rimane pur sempre alquanto nebulosa.In base alle scarse informazioni disponibili possiamo precisare che:1) trattandosi di normativa implicante sanzioni, è doveroso attenersi ad una interpretazione letterale e non mai estensiva del testo;2) le otto tabelle del prospetto devono essere compilate in relazione all’intero complesso delle unità produttive.Le sole tabelle 2, 3 e 8 vanno compilate anche in relazione a ciascuna unità produttiva con più di cento dipendenti, così come indicato in apposita nota a piè pagina del prospetto.In particolare:Tabella 2: in unico esemplare evidenziando le U.P. con più di 100 addetti;Tabella 3: in tante copie quante sono le U.P., evidenziando quelle con oltre 100 addetti;Tabella 8: tante copie quante sono le U.P., evidenziando quelle con oltre 100 addetti. Il rapporto deve essere trasmesso alle rappresentanze sindacali costituite in azienda, ovvero alle R.S.U, ove esistenti, e al Consigliere Regionale di Parità.Rammentiamo che ora il Consigliere di parità è insediato presso la regione competente per territorio e non più presso la direzione regionale del lavoro. SanzioniIn caso di mancata trasmissione nei termini di legge, la Consigliera di parità competente per territorio e/o le R.S.U. segnalano l’inadempimento al servizio ispettivo presso le Direzioni Regionali del Lavoro, il quale invia alle aziende una diffida ad adempiere entro 60 giorni dalla ricezione.In caso di inottemperanza alla diffida, detto servizio applica una sanzione amministrativa di natura pecuniaria di importo da euro 103,00 a euro 516,00.Nei casi più gravi (quando ad esempio l’azienda è recidiva o trasmette informazioni non veritiere) il servizio ispettivo può disporre la sospensione per un anno dai benefici contributivi eventualmente goduti.
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