A partire dal prossimo 29 marzo 2008 entrerà in vigore l’attesissimo Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 14/03/2008, che dà attuazione all’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, relativo agli adempimenti che devono porre in essere le Pubbliche Amministrazioni prima di eseguire pagamenti di qualsiasi natura. Tale Decreto nasce dall’introduzione dell’art. 48-bis nel D.P.R. n. 602/1973, operata per effetto dell’art. 2, comma 9 del D.L. n. 262/2006 (Collegato alla Finanziaria 2007, convertito in L. 286/2006). L’art. 48-bis reca, infatti, nuove disposizioni in materia di adempimenti che le Amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare prima di procedere al pagamento a qualunque titolo, di importi superiore a 10.000 euro, demandando le modalità di attuazione al predetto Regolamento Ministeriale. Nelle more della pubblicazione del Decreto sono intervenute sia la Corte dei Conti che la Ragioneria Generale dello Stato, con le Circolari n. 28 e 29 del 2007, sostenendo l’efficacia immediata della disposizione di cui all’art. 48-bis, pur in mancanza del regolamento attuativo. Tuttavia, il Legislatore, con il D.L. n. 159/2007 (Collegato alla Finanziaria 2008), ha risolto la questione ex lege, sancendo che le disposizioni di cui all’art. 48-bis sono da considerarsi operative soltanto a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto Ministeriale. Pertanto, dal 29 marzo 2008, tutte le Amministrazioni pubbliche e le società a totale partecipazione pubblica prima di effettuare un pagamento, a qualunque titolo, per un importo superiore a 10.000 euro, devono, ai sensi del nuovo art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, verificare l’esistenza di eventuali cartelle di pagamento a carico del beneficiario mediante apposita richiesta all’agente della riscossione nazionale, Equitalia Servizi S.p.A.. Esaminiamo ora, dettagliatamente, i soggetti interessati dal Regolamento attuativo e la procedura di verifica. SOGGETTI INTERESSATI Le disposizioni del D.M. n. 40 del 18/01/2008 interessano, come si evince dall’art. 1 del medesimo Decreto, i seguenti soggetti pubblici, in quanto parti attive del nuovo procedimento:1) le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;2) le società a totale partecipazione pubblica.Per le società a prevalente partecipazione pubblica, invece, l’art. 6 rinvia la disciplina integrativa del Regolamento attuativo ad un successivo Decreto Ministeriale. Si ricorda che l’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 (norma di riferimento) riguarda le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e le società a prevalente partecipazione pubblica, mentre l’art. 1 del D.M. n. 40/2008 ricomprende tra i soggetti pubblici, oltre alle amministrazioni pubbliche, anche le società a totale partecipazione pubblica, distinguendole dalle società a prevalente partecipazione pubblica per le quali verranno definite le regole con un successivo D.M.. Tuttavia, la nuova procedura interessa direttamente anche i soggetti privati che, operando con la Pubblica Amministrazione sulla base di contratti o convenzioni di vario genere, risultano creditori della stessa per gli importi ad essi spettanti. Ciò riguarda, in particolare, le cooperative sociali. E’ quindi di estremo rilievo che questi soggetti prestino la massima attenzione ai termini di pagamento delle cartelle di pagamento ricevute, ricordando che l’iscrizione a ruolo si applica: alle somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione automatica delle dichiarazioni (ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973); alle somme dovute a seguito dell’attività di controllo formale delle dichiarazioni (ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973); alle somme dovute in base agli accertamenti dell’Ufficio; alle somme dovute in base a condoni di cui alla Legge 289/2002. Si ricorda peraltro che la sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo non è un fatto che avviene automaticamente al momento della presentazione del ricorso contro i sopra elencati atti dell’Amministrazione finanziaria, bensì deve essere richiesta dal contribuente, all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente e/o alla Commissione tributaria provinciale competente, dimostrando la sussistenza di un danno grave ed irreparabile, ed è facoltà dell’Agenzia e della Commissione tributaria disporre la sospensione della riscossione. LA PROCEDURA DI VERIFICA I soggetti pubblici di cui al precedente paragrafo, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro, devono: 1) verificare l’esistenza di un inadempimento a carico del beneficiario inoltrando apposita richiesta telematica a Equitalia Servizi S.p.A. (sul sito internet www.acquistinretepa.it si potrà effettuare la registrazione e verificare gli inadempimenti).Ai sensi dell’art. 1 del D.M. n. 40, per inadempimento si intende il mancato pagamento, nel termine di 60 giorni dalla notifica, di un ammontare complessivo almeno pari a 10.000 euro, da parte del beneficiario, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000; 2) attendere i 5 giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta durante i quali Equitalia Servizi S.p.A. controlla sul proprio sistema informatico se risultano inadempimenti. Equitalia Servizi S.p.A., entro tale termine, ne dà comunicazione al soggetto pubblico.Se entro tale termine (cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta) Equitalia Servizi S.p.A.:• comunica che non risulta un inadempimento o non risponde affatto: il soggetto pubblico provvede al pagamento a favore del beneficiario;• comunica che risulta un inadempimento e, pertanto, risultano cartelle di pagamento non pagate a carico del beneficiario: v. punto successivo. Tale comunicazione contiene l’indicazione dell’ammontare del debito, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti; 3) nel caso in cui il beneficiario sia moroso, i soggetti pubblici non devono procedere al pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare iscritto a ruolo, per i trenta giorni successivi alla comunicazione. L’eventuale eccedenza deve, invece, essere immediatamente pagata al beneficiario.Durante questi 30 giorni di sospensione del pagamento, l’agente della riscossione potrà notificare l’ordine di versamento di cui all’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 (pignoramento del credito presso terzi).Si precisa che, se durante la sospensione del pagamento intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell’ente creditore che riducono l’ammontare dell’inadempimento o lo fanno venir meno, Equitalia Servizi S.p.A. lo deve comunicare tempestivamente al soggetto pubblico, indicando la somma che può pagare al beneficiario.Se entro 30 giorni dalla comunicazione Equitalia Servizi S.p.A. non ha notificato alcun atto di pignoramento, il soggetto pubblico può procedere al pagamento integrale delle somme spettanti al beneficiario.
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