circolare 69.2008

L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 15/E del 5-3-2008, ha fornito alcune interpretazioni su detrazioni fiscali, modello 770/2008 e addizionali. Esaminiamo in sintesi le questioni affrontate. 1.1 Dichiarazione annuale di spettanza delle detrazioni – Adempimenti del sostituto d’impostaCome noto la finanziaria 2008 ha stabilito che il lavoratore dipendente o il collaboratore per beneficiare delle detrazioni di imposta deve dichiarare annualmente di averne diritto. L’Agenzia precisa ora che: la dichiarazione annuale è obbligatoria soltanto per le detrazioni per familiari a carico. il datore di lavoro chiederà al lavoratore la dichiarazione fissando un tempo per rispondere. In questo periodo le detrazioni per familiari a carico saranno riconosciute. Scaduto il termine, in mancanza di dichiarazione, le detrazioni attribuite saranno recuperate. Operando il recupero il datore di lavoro non è passibile di sanzioni. le altre detrazioni, in mancanza di dichiarazione, saranno riconosciute dal sostituto in base del reddito da lui stesso erogato.Questa interpretazione agevolerà il lavoro per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, ma obbligherà a modificare la prassi adottata da molti per i collaboratori (in particolare per gli amministratori). In molti casi infatti l’amministratore usufruisce le detrazioni in altro modo (datore di lavoro “principale”, ente pensionistico…) e semplicemente non compila la dichiarazione. Con la nuova interpretazione ministeriale invece bisognerà richiedere la dichiarazione per non attribuire le detrazioni. 1.2 Lavoratori extracomunitari – Obbligatorietà del codice fiscale dei figli a caricoI cittadini extracomunitari residenti che richiedono le detrazioni per carichi di famiglia hanno l’obbligo di comunicare annualmente al datore di lavoro il codice fiscale dei figli a carico, ( oltre a quello degli altri familiari) pur se sono residenti all’estero.Questo adempimento, previsto per la generalità dei contribuenti dalla Finanziaria 2008 (articolo 1 comma 221), si somma a quello previsto dalla Finanziaria 2007 (articolo 1 comma 1325) che ha definito la documentazione che i cittadini extracomunitari residenti devono produrre per ottenere le detrazioni per carichi di famiglia relativi a soggetti non residenti. 1.3 Compilazione del mod. 770/2008 – Mancata indicazione dei codici fiscali dei familiari a caricoIl modello 770/2008 contiene i campi per l’indicazione del codice fiscale dei familiari a carico. Questo adempimento, introdotto dalla Finanziaria 2008, risulterebbe problematico in particolare se riferito ai lavoratori cessati dal servizio.L’Agenzia precisa che l’indicazione del codice fiscale dei familiari a carico decorre dall’1-1-2008 e quindi la mancata indicazione sul modello 770/2008, relativo ai redditi 2007 non è sanzionabile.A riprova della non obbligatorietà dell’indicazione viene precisato che per i campi “codice fiscale familiare” della sezione “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” non risultano controlli bloccanti, né l’omessa compilazione del campo implica segnalazione di anomalie della dichiarazione. 2. Cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno – aliquote delle addizionali applicabiliIn caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso dell’anno il sostituto di imposta deve applicare le aliquote presenti sul sito del Dipartimento delle Politiche Fiscali al momento della cessazione. Come noto tali aliquote sono continuamente aggiornate. L’Agenzia precisa che le modifiche delle aliquote contengono la data di pubblicazione della delibera comunale consentendo di individuare facilmente l’aliquota in vigore nel momento della cessazione del rapporto di lavoro.Applicando le aliquote individuate in questo modo il datore di lavoro non incorrerà in alcuna sanzione.

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