Ancora una volta il Ministero del lavoro emana istruzioni contraddittorie e un po’ cervellotiche in materia di mancata istituzione o esibizione dei libri obbligatori (Nota del 29-1-2008 – Prot. 25/SEGR/0001604).Il Ministero si limita ad intervenire riguardo alle attività: caratterizzate da una continua o temporanea mobilità da parte dei lavoratori sul territorio di carattere “itinerante”, in special modo la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nell’ambito della stessa giornata e nelle quali l’impresa non dispone di capacità organizzative o logistiche per assicurare la conservazione della citata documentazione obbligatoria.A titolo esemplificativo – e chiaramente non esaustivo – si può far riferimento a: attività edili di modesta entità, cantieri nei quali vengono effettuati piccoli lavori edili di ristrutturazione, intonacatura e rifinitura e comunque per le ditte che occupano nel cantiere fino a nove lavoratori escluso il titolare o i soci, attività impiantistiche, compresa l’installazione e la manutenzione, servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali, servizi di consegna o di ritiro delle merci presso clienti o fornitori, servizi di trasporto di merci o persone, servizi di vigilanza attività artistiche e di spettacolo.L’elencazione crea un po’ di sconcerto: nei punti 1 e 2 si rileva una certa imprecisione delle definizioni, nel punto 4 non si capisce la delimitazione.Che il Ministero si voglia riferire a situazioni ben precise è dimostrato dalla successiva spiegazione: “Tali attività sono accomunate dalla circostanza che l’impresa invia il proprio personale ad effettuare le prestazioni lavorative in una pluralità di luoghi, per periodi più o meno limitati, senza che, normalmente, sul luogo di effettuazione della prestazione vi siano uffici e articolazioni amministrative dell’impresa stessa, ma solo il personale addetto allo svolgimento delle suddette prestazioni in senso stretto”.La scarsa conoscenza della realtà è dimostrata in parte dagli esempi, ma soprattutto dal non riconoscimento del fatto che l’impossibiltà a tenere i documenti nei cantieri non è dovuta alla mobilità del personale, ma dall’assenza di strutture amministrative. Questa situazione è comune alla maggior parte dei cantieri di pulizie e facchinaggio (non solo fuori dalle strutture industriali) e di vigilanza.Il Ministero rileva che nelle attività descritte sarebbe difficoltoso tenere copia conforme dei libri e si finirebbe per far ricadere queste incombenze sui lavoratori in modo anomalo (!). Per i motivi esposti, in tali attività “mobili” devono essere istituiti e tenuti i libri obbligatori, ma non nel luogo in cui si esegue la prestazione lavorativa.Il personale interessato dovrà essere munito di altra documentazione attestante la regolarità della costituzione del rapporto di lavoro (copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola ovvero prospetto di paga). La verifica del rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori sarà “accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”.In mancanza di tale documentazione il personale ispettivo provvederà a contestare la violazione della omessa esibizione di cui all’art. 1, comma 1178, L. n. 296/2006. La nota ministeriale è irritante almeno per due motivi. In primo luogo si riconosce che queste sanzioni, previste dalla Finanziaria 2007, avevano senso prima dell’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva, anche questo previsto dalla stessa Finanziaria, ma ora hanno perso di significato!Il secondo motivo è che a supporto della tesi esposta si cita una sentenza della Corte di Cassazione (del 29-8-2007 n. 18255) che, nel ribadire il concetto di unicità dei libri obbligatori, stabilisce come non possa “pretendersi che la mancata presentazione nel luogo di lavoro equivalga a mancata istituzione” giacché, “nel caso di un’impresa di pulizie per conto terzi, occorrerebbe istituire tanti libri paga quanti i luoghi in cui, giorno per giorno, vengono inviati i lavoratori per la materiale esecuzione del lavoro”. In sintesi la procedura individuata dalla nota, senz’altro più favorevole di quella vigente prima, è applicabile soltanto alle attività “itineranti” come sopra descritte e non ad attività che presentano le stesse difficoltà, ma che non sono “mobili”. La nota fornisce ulteriori due precisazioni.• I verbali contenenti sanzioni, comminate dall’1-1-2007, e riferibili alle situazioni sopra descritte dovranno essere archiviati.Modificando le indicazioni contenute in precedenti note (29-3-2007 e 22-5-2007), il Ministero ritiene che per le realtà produttive operanti in più sedi distinte, caratterizzate da stabilità operativa e da strutture organizzative e logistiche, nel medesimo ambito territoriale o in province diverse, il datore di lavoro possa tenere sul luogo di lavoro un apposito registro presenze, regolarmente istituito e vidimato, relativo ai soli lavoratori ivi impegnati. Viene in questo modo superato il concetto di unicità dei libri che, almeno per il presenze, aveva creato notevoli problemi.
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