circolare 57.2008

Il Ministero del lavoro (nota n. 2 dell’11-2-2008), in risposta ad un interpello, ha chiarito le modalità di calcolo delle sanzioni in caso di superamento della durata massima dell’orario di lavoro.La sanzione in esame è prevista dall’articolo 18bis del Dlgs 66/2008 e varia “da 130 euro a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione”; pur non essendo applicabile l’istituto della diffida, è comunque possibile ottenere la sanzione minima (art. 16 L. 689/1981) nella misura pari al doppio del minimo (vale a dire euro 260).Le eventuali sanzioni saranno così calcolate: importo della sanzione x numero di lavoratori interessati x periodi di riferimento. La nota riprende la norma più in generale che prevede: “la durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario” e che la durata media dell’orario va calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi ovvero al diverso maggior limite individuato dalla contrattazione collettiva in connessione a specifiche esigenze di settore (articolo 4 del Dlgs 66/2003).La legge non indica un limite orario massimo settimanale, ma un “limite orario massimo settimanale medio” con riferimento ad un periodo di calcolo predefinito.Opportunamente la nota ricorda anche che il calcolo come media opera “…sia che il datore di lavoro utilizzi un orario rigido ed uniforme sia che adotti un orario multiperiodale in cui il limite deriva dalla media settimanale calcolata con riferimento ad un periodo determinato”.Secondo l’interpretazione ministeriale già manifestata da tempo (circolare 5/2005), sono ammissibili prestazioni lavorative superiori alle 48 ore settimanali “in quanto il periodo di riferimento sia un periodo più ampio della settimana e non superiore ai quattro mesi, salvi i più ampi periodi che può fissare la contrattazione collettiva”.Il responso ministeriale è contenuto nella parte finale della norma che riportiamo.Sull’aspetto sanzionatorio, in presenza di orario multiperiodale si può affermare che la condotta sanzionata dalla norma consista nel superamento delle 48 ore medie settimanali nell’arco temporale di riferimento.Di conseguenza, l’eventuale sanzione da applicarsi andrà quantificata moltiplicando gli importi previsti, oltre che per il numero di lavoratori interessati, per ciascun periodo di riferimento che viene a coincidere con il periodo preso in esame per il calcolo dell’orario medio settimanale e non con la singola settimana in cui c’è stato superamento del limite orario massimo.Queste ultime affermazioni (sanzione quando si superano le 48 medie nel periodo solo in presenza di orario multiperiodale) sembrano in contrasto con quelle riportate sopra (il calcolo è fatto come media anche se si utilizza un orario rigido).Il tenore letterale della nota non lascia però dubbi: solo in presenza di orario multiperiodale il periodo di computo sarà di 4 mesi o del maggior periodo previsto dalla contrattazione, negli altri casi il conteggio sarà fatto per settimana.Ad esempio: impresa con un lavoratore che supera per l’intero anno le 48 ore settimanali, il contratto collettivo non ha modificato il periodo di computo. La sanzione sarà- con orario multiperiodale € 260 (*) x 1 x 3 = € 780- senza orario multiperiodale € 260 (*) x 1 x 52 = € 13.520(*) ipotesi di calcolo della sanzione in misura ridotta.E’ questa anche l’interpretazione della Dpl di Modena: …Quanto premesso porta a dedurre che la nozione di periodo di riferimento sia strettamente correlata al tipo di articolazione oraria scelta dal datore di lavoro che, come abbiamo visto, può essere a programmazione multiperiodale.In tal caso, periodo di riferimento sarà quello più ampio della settimana e non superiore ai quattro mesi, o al diverso limite contrattuale, in concreto osservato Sull’aspetto sanzionatorio, in presenza di orario multiperiodale si può affermare che la condotta sanzionata dalla norma consista nel superamento delle 48 ore medie settimanali nell’arco temporale di riferimento.Di conseguenza, l’eventuale sanzione da applicarsi andrà quantificata moltiplicando gli importi previsti, oltre che per il numero di lavoratori interessati, per ciascun periodo di riferimento che viene a coincidere con il periodo preso in esame per il calcolo dell’orario medio settimanale e non con la singola settimana in cui c’è stato superamento del limite orario massimo”.

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