circolare 185.2007

L’Inps, con messaggio n. 28978 del 3-12-2007, ha chiarito che i cittadini comunitari non hanno l’onere di far pervenire all’Inps la certificazione medica di malattia in lingua italiana, ma possono presentarla, sempre nei termini dovuti, in lingua originaria.Il messaggio non lo evidenzia, ma ovviamente si tratta di certificazione redatta all’estero.La precisazione dell’Istituto trae origine dal diritto comunitario che sancisce la nullità di tutte le clausole discriminatorie a danno dei lavoratori che sono cittadini di altri Stati membri, eventualmente previste da contratto collettivo, accordo particolare o da qualsiasi altro strumento di regolamentazione collettiva circa le condizioni di lavoro (accesso al lavoro, impiego, retribuzione, modalità di licenziamento, altro).Considerato il principio di non discriminazione enunciato, riteniamo che lo stesso valga anche nei confronti del datore di lavoro che dovrà provvedere autonomamente alla traduzione se vorrà sapere dove il lavoratore è reperibile e soprattutto la durata della malattia.Da parte sua l’Inps effettuerà l’operazione di traduzione a livello regionale.L’Inps ricorda che l’assicurato avente diritto all’indennità di malattia che si ammali in uno Stato comunitario deve presentare all’Istituzione estera, entro tre giorni dall’inizio dell’inabilità al lavoro, idonea certificazione di malattia (artt. 18 e 24 Reg. CEE n. 574/1972) e deve essere munito della Tessera Europea Assicurazione Malattia (che ha sostituito il formulario E111, come chiarito nel Messaggio n. 27699 del 1.8.2005). L’istituzione estera stessa provvederà a trasmettere all’INPS la documentazione medica acquisita, compresi gli esiti dei controlli eventualmente effettuati.indici giorni.

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