PREMESSA In base a recenti provvedimenti normativi, i soggetti che hanno usufruito, o che intendono usufruire di aiuti di Stato, sono obbligati ad inviare un’apposita “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea” (c.d. “autocertificazione”). In via preliminare si osserva che sono interessati da tale nuovo adempimento anche i soggetti che hanno fruito della deduzione forfetaria di euro 10.000 per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato, impiegato nelle regioni Molise, Abruzzo, Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, deduzione introdotta all’art. 11, comma 1, lettera a), n. 3, del D.Lgs. n. 446/1997 dalla normativa sulla riduzione del cuneo fiscale ai fini IRAP (art. 1, co. 266-269, Legge 27 dicembre 2006, n. 296). Non sono invece obbligati al nuovo adempimento i soggetti che hanno usufruito delle altre disposizioni agevolative in materia di riduzione del cuneo fiscale ai fini IRAP (quali la deduzione forfetaria di euro 5.000, ovvero la deduzione per oneri sociali). Per maggiori chiarimenti si rimanda agli ultimi due paragrafi della presente circolare.
Lascia un commento