circolare 159.2007

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23/10/2007 è stato pubblicato il D.M. 12/07/2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con cui viene estesa l’applicazione degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n.151/2001 ai committenti di collaboratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla Gestione Separata. In particolare, viene prevista l’interdizione dall’attività lavorativa per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, compreso le associate in partecipazione imponendo il divieto di coinvolgimento lavorativo ai committenti previsto dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n.151/2001 (maternità obbligatoria e interdizione anticipata).Viene inoltre ribadita la previsione dell’articolo 66 del D.Lgs. 276/2003 del diritto da parte delle collaboratrici di vedersi prorogata la collaborazione per un periodo di 180 giorni. Come avevamo rilevato già a commento di tale disposizione, confermiamo che non risulta però chiaro cosa possa succedere qualora i presupposti della collaborazione siano nel frattempo venuti meno. Il provvedimento prevede il riconoscimento della indennità di maternità, che spetterà alle lavoratrici che nei 12 mesi precedenti l’astensione obbligatoria abbiano ricevuto almeno tre mensilità di contribuzione sulla Gestione Separata e previa attestazione con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’effettiva astensione dell’attività lavorativa.L’indennità e’ corrisposta anche per i periodi di divieto anticipato di adibizione al lavoro e per i periodi di interdizione dal lavoro autorizzati ai sensi dell’art. 17 del predetto decreto legislativo n. 151 del 2001. Per i periodi di astensione dal lavoro durante i quali viene corrisposta l’indennità di maternità verranno accreditati i contributi figurativi. Al fine di sostenere i nuovi costi determinati dal Decreto in esame, viene previsto l’incremento di uno 0,22% della aliquota dello 0,5% già previsto in aggiunta a quella “base”, con riserva – dal secondo anno di applicazione della norma – di un incremento qualora si rilevino scostamenti tra contribuzione ed oneri sostenuti. Non essendo prevista alcuna disposizione particolare, si ritiene che il Decreto sarà operante una volta trascorsi i 15 giorni dalla pubblicazione (c.d. “vacatio legis”). Riteniamo che al decreto in commento dovrà fare seguito una circolare INPS che, come di consueto, dovrebbe prevedere la possibilità di regolarizzare il versamento dell’aumento contributivo entro tre mesi dalla emanazione, con versamento degli interessi legali.

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