L’articolo 37, commi 8 e 9, D.L. n. 223/06 (convertito nella legge n. 248/06), ha introdotto nell’articolo 8-bis, del DPR n. 322/98 il nuovo comma 4-bis, che dispone, nei confronti di tutti i soggetti passivi Iva, l’obbligo di presentazione telematica, all’Amministrazione finanziaria, dell’elenco clienti e fornitori.Il termine ultimo entro il quale deve essere effettuata la trasmissione degli elenchi clienti e fornitori è il 15 ottobre 2007.Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 maggio 2007 sono stati individuati gli elementi informativi e sono state definite le modalità tecniche di trasmissione degli elenchi suddetti.Inoltre, con l’art. 15, comma 3-ter, D.L. 2 luglio 2007, n. 81 (convertito con modifiche in legge 3 agosto 2007, n. 127) si è previsto, limitatamente all’anno 2006, l’esonero dalla presentazione di tali elenchi da parte di alcuni soggetti. Con la recentissima circolare n. 53/E del 3 ottobre 2007, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito al suddetto obbligo.Esponiamo di seguito alcune considerazioni relativamente all’ambito soggettivo della disposizione, riservandoci di commentare integralmente la circolare in una successiva, imminente, circolare Unicaf. Soggetti obbligatiHanno l’obbligo di trasmettere all’Amministrazione finanziaria gli elenchi dei clienti e fornitori tutti i soggetti passivi Iva che abbiano emesso o ricevuto fatture nell’anno cui si riferisce la comunicazione. Pertanto, non vi è l’obbligo di presentazione in assenza di operazioni attive o passive rilevanti ai fini Iva. Soggetti esonerati a regime Sono esonerati a regime dall’obbligo di comunicazione: i contribuenti “minimi in franchigia”, ossia quei contribuenti che non superano un volume di affari di € 7.000 l’anno ed applicano l’art. 32-bis del D.P.R. n. 633/1972; lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri soggetti di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute rientranti nell’ambito delle attività istituzionali; gli organismi che hanno come oggetto principale un’attività essenzialmente senza fine di lucro, fermo restando l’obbligo di comunicazione dei dati relativi alle attività commerciali e agricole poste in essere ancorché in via residuale. Soggetti esonerati solo per il 2006L’articolo 15, comma 3-ter, del D.L. n. 81/2007, ha disposto, limitatamente all’anno 2006, l’esonero dall’obbligo di presentazione dell’elenco dei clienti e fornitori per talune tipologie di soggetti ed in particolare per:a) i soggetti in contabilità semplificata e gli esercenti arti e professioni di cui agli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 600/73; gli enti non commerciali che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali ammesse al regime di contabilità semplificata; tutti gli esercenti attività economiche e professionali non obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria ai fini delle imposte dirette (tra questi sono compresi i produttori agricoli che non producono reddito d’impresa);b) le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti ed i gruppi costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, senza finalità di lucro, iscritti nei registri nazionali, regionali e provinciali di cui alla L. 383/2000 (associazioni di promozione sociale);c) le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali istituiti dalla L. 266/1991; d) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, iscritti all’anagrafe delle ONLUS, i cui statuti o atti costitutivi prevedano espressamente le finalità e gli obblighi elencati nell’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997. Da un’interpretazione letterale della circolare, sembrerebbe evincersi che l’esclusione dalla presentazione degli elenchi clienti e fornitori valga solamente per i soggetti “iscritti all’anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)”, “i cui statuti o atti costitutivi prevedono espressamente le finalità e gli obblighi elencati nell’articolo 10, del D.Lgs. n. 460/97”, e che, di conseguenza, tale obbligo permanga invece in capo alle cooperative sociali. Infatti, le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, in quanto considerate “ONLUS di diritto” ai sensi dell’art. 10, comma 8, D.Lgs. n. 460/1997, non sono obbligate a prevedere nello statuto i punti richiamati nel citato art. 10, ed in particolare, né lo svolgimento di un’attività compresa in quelle ivi elencate (attività non necessariamente svolte dalle cooperative sociali di tipo B), né il divieto dello scopo di lucro (le cooperative sociali, analogamente alle altre società cooperative non ONLUS, ammettono infatti una, seppur limitata, finalità di lucro, e quindi la possibilità di distribuzione di dividendi, ai sensi dell’art. 2514 C.C.). Oltre a ciò, si deve ricordare che le cooperative sociali non sono tenute all’iscrizione all’anagrafe delle ONLUS, come precisato dalla circolare ministeriale n. 168/E del 26 giugno 1998, in quanto considerate “ONLUS di diritto”. Occorre tuttavia evidenziare che, se dal dato letterale delle norme e della circolare in commento non risulta sostenibile l’esclusione delle cooperative sociali dall’obbligo di presentazione degli elenchi predetti, per contro, l’affermazione contenuta nel comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 3 ottobre 2007, secondo la quale da tale obbligo sono “esonerate anche le ONLUS di diritto”, nonché, la ricostruzione della ratio legislativa sottostante il predetto adempimento, possono essere di supporto per valutare la non obbligatorietà di tale adempimento a carico delle cooperative sociali. Potrebbe peraltro apparire incoerente considerare escluse da tale obbligo le cooperative ONLUS non sociali (quali soggetti che formalmente prevedono in statuto gli elementi richiamati dall’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 e che hanno l’obbligo di iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS) e ritenere invece assoggettate allo stesso le cooperative sociali. Ai fini sopra esposti, si deve altresì tenere conto dell’esiguità delle sanzioni connesse ad un ritardato, omesso o infedele invio degli elenchi (da euro 258 a euro 2.065), nonché dell’evidente stato di indeterminatezza normativa, che porterebbe a ritenere quanto meno applicabile l’art. 10 della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), in base al quale non sono irrogate sanzioni quando “la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta”.
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