circolare 116.2007

L’Inps, con il messaggio 9/07/2007 n. 17959, ha fornito le istruzioni operative che le aziende devono osservare nel caso in cui abbiano erroneamente versato al Fondo tesoreria il Tfr che i propri dipendenti hanno deciso di mantenerlo presso il datore di lavoro anzichè destinarlo alla previdenza complementare.La fattispecie presa in esame nel messaggio si riferisce all’ipotesi in cui i lavoratori – assunti successivamente al 1° gennaio 2007 – manifestano la volontà di aderire a previdenza complementare (con il modello TFR2) dopo che l’azienda – avvalendosi della possibilità di versare la contribuzione al suddetto Fondo già dal mese di assunzione, senza rivalutazione – abbia provveduto a destinarvi la quota di TFR relativa al periodo di paga in cui interviene la scelta. Il recupero delle somme tempestivamente versate, ma non dovute per effetto della intervenuta scelta del lavoratore, deve avvenire con il sistema del DM 10/2, indicando la somma da recuperare nel quadro D del mod. DM 10/2 con il codice RF01 avente il significato di “Rec. contr. Fondo Tesoreria”. Lo stesso codice, precisa l’Inps, può essere utilizzato anche per i recuperi di quote di Tfr erroenamente versate al Fondo previdenziale.I datori di lavoro che in sede di versamento del contributo al Fondo avessero fruito anche della misura compensativa con il previsto codice Tf02, dovranno provvedere alla sistemazione dei relativi importi. A tal fine, con la denuncia con la quale è effettuato il recupero, opereranno come segue:• ridurranno l’importo dell’esonero del contributo ex art. 2 L. 297/82 spettante nel mese con riguardo alla percentuale riferita al Fondo di Tesoreria, in misura corrispondente a quanto in precedenza fruito; • aumenteranno del medesimo importo la quota di esonero spettante nel mese a titolo di misura compensativa connessa alla previdenza complementare. Eventuali denunce EMens già trasmesse con l’indicazione del contributo al Fondo di Tesoreria, dovranno essere rettificate.

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