circolare 106.2007

Il messaggio dell’Inps n. 15031 del 7-6-2007 ha riportato alla ribalta il problema della compatibilità tra il ruolo di presidente di cooperativa, amministratore unico e consigliere delegato con l’attività di lavoro subordinato.Le recensioni di stampa hanno prodotto molto sconcerto in quanto emergerebbe una incompatibilità. Ad ogni buon conto il messaggio è riportato in allegato. Osserviamo soltanto che non si capisce il motivo della pubblicazione in questo momento del messaggio (tra l’altro ci si può domandare perché un messaggio e non una circolare). Confcooperative ha in corso contatti con l’Inps e con il Ministero per lavoro per chiarire la questione (ci veda la circolare del Servizio sindacale n. 9 del 15-6-2007).Considerate anche queste brevi considerazioni, che sulla base della lettura dei testi Inps portano a conclusioni diverse da quelle apparse sulla stampa, è opportuno non modificare i comportamenti seguiti fino ad oggi. L’Istituto sostiene in pratica che prima della legge 142 operava una estensione delle tutele previdenziali dei lavoratori dipendenti ai soci di cooperativa.La legge 142/2001 ha operato una separazione dello status di lavoratore da quello di socio. Anche nella forma attenuata dalla legge 30, l’articolo 1 comma 3 prevede che il socio lavoratore stabilisca oltre al rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro.Per l’Inps la progressiva estensione da parte del legislatore della disciplina sul lavoro subordinato al socio lavoratore di cooperativa, comporta l’applicazione anche nei confronti di questi ultimi della regola generale dell’incompatibilità di prestazione d’attività lavorativa subordinata contemplata nella circolare 179/89 per i Presidenti del CdA, gli Amministratori unici e i Consiglieri delegati.E’ su quest’ultima frase, che ovviamente ha creato scompiglio, che ci soffermiamo.L’analisi dell’Istituto sembra poco approfondita e non tiene conto di questi aspetti.• Nelle cooperative, in genere, gli amministratori devono essere soci e nelle cooperative di lavoro i soci devono prestare attività lavorativa.• L’instaurazione di due rapporti, uno societario e l’altro di lavoro, dovrebbe rafforzare la posizione relativa all’assicurazione per lavoro subordinato che riguarda la figura del lavoratore non quella dell’amministratore.• In pratica il presidente di una cooperativa edile che svolge l’attività di muratore o di geometra ha diritto, per questa attività, all’iscrizione all’Inps come dipendente. Lo stesso vale per quei soci amministratori che svolgono attività amministrativa, tecnica, di direzione generale ecc.• La circolare omette di richiamare la seconda parte del comma 3 che recita “Dall’instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.”. A questo punto è però necessario esaminare la circolare n. 179/1989 che viene richiamata oggi (si riporta la parte che interessa). Tralasciamo ogni commento sull’opportunità di rifarsi a un documento vecchio di 18 anni e in parte superato dall’evoluzione legislativa (basti pensare al nuovo diritto societario entrato in vigore nel frattempo).La circolare, dopo una disamina delle caratteristiche delle diverse tipologie di rapporto di lavoro, affronta alcune situazioni di potenziale contenzioso in ordine alla qualificazione del rapporto di lavoro stesso.Per quanto riguarda l’attività prestata da “semplici” soci di società non sussistono problemi circa la qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato, ovviamente in presenza di tutti i requisiti generali (la circolare per la verità inizia affrontando il tema delle cooperative e poi si riferisce genericamente alle società di capitali).Per quanto riguarda gli amministratori, la distinzione tra società cooperative e di capitali è più netta. Nelle prime i presidenti vengono considerati assicurabili in base alle norme di assimilazione allora in vigore (oggi forse superate di fatto, ma mai abrogate esplicitamente) e all’articolo 2 del Dpr 602/1970 (anche questo non abrogato).Per le società di capitali è prevista la possibilità di assicurazione per gli amministratori, ma è esclusa, tra gli altri, per coloro (Presidente, Amministratore Unico e Consigliere Delegato) che rivestono “una carica amministrativa tale da rendere evanescente la posizione di subordinazione rispetto agli altri”.Questa parte si conclude però non operando una distinzione netta. si afferma infatti “Quando questi infatti esprimono da soli la volontà propria dell’Ente sociale, come anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina, in veste di lavoratori essi verrebbero ad essere subordinati di se stessi, cosa che non è giuridicamente possibile”. Il ‘quando’ (la sottolineatura è nostra) dovrebbe significare che l’assunzione di queste cariche non porta automaticamente alla subordinazione di se stessi. Basti pensare al caso di un consigliere delegato alla gestione di una parte dell’attività (ad esempio il settore commerciale). Se questo vale per le società di capitali a maggior ragione per le cooperative.Nelle assemblee delle cooperative, come dovrebbe essere noto, vige la regola di ‘una testa un voto’. Con questo sistema un presidente non può averne il controllo (mentre nelle Spa e nelle Srl è ovviamente possibile che un socio abbia la maggioranza del capitale e, rivestendo la carica di presidente, non possa essere assicurato come lavoratore subordinato).Questa situazione vale, a nostro avviso, anche per l’amministratore unico di cooperativa che, seppure investito di tutti i potere di gestione deve rendere conto del proprio operato a un’assemblea che non può giuridicamente “controllare”Lo stesso messaggio concludendo su questo punto non arriva a indicazioni inequivocabili. Si afferma infatti che: Per essi pertanto (Presidente, Amministratore Unico e Consigliere Delegato ndr), in linea di massima, è da escludere ogni riconoscibilità di rapporto di lavoro subordinato e della conseguente assoggettabilità agli obblighi assicurativi.Ci sembra quindi che l’affermazione finale del messaggio, letta in relazione ai contenuti della circolare 189, non porti automaticamente all’esclusione dall’assicurazione obbligatoria dei presidenti di cooperativa.Purtroppo è molto probabile che questa presa di posizione porti complicazioni nel rapporto con le sedi Inps e con i servizi ispettivi. Istituto Nazionale Previdenza SocialeMessaggio del 7 giugno 2007, n. 15031 Oggetto: Rapporto di lavoro subordinato e Presidente di cooperativa L. 142/2001. Il presente messaggio chiarisce alcuni dubbi interpretativi sollevati da parte di alcune sedi dell’Istituto, concernenti la possibilità dell’instaurazione di un valido rapporto di lavoro subordinato tra una società cooperativa ed il Presidente della medesima.Prima dell’entrata in vigore della legge 142/2001 l’attività lavorativa svolta dai soci di cooperativa, volta al perseguimento di fini istituzionali della società, non si riteneva assimilabile ad un rapporto di lavoro, ma solo ad un rapporto meramente associativo.La giurisprudenza in mancanza di una chiara legislazione di riferimento, ha provveduto all’estensione ai soci lavoratori di cooperativa di alcune specifiche tutele del lavoro subordinato che in caso contrario non avrebbero trovato applicazione.Per quanto riguarda la tutela previdenziale, le norme relative ai lavoratori subordinati in base alla previsione dell’art. 2 del RD 28.08.1924, n. 1422 e successive modifiche DPR 30.04.1970, n.602, sono state sempre applicate dall’Istituto, oltre che nei confronti dei soci addetti ad attività amministrativa, alle condizioni e nei limiti specificati dall’art. 2 lettera e) del DPR n. 602/70 anche nei confronti dei Presidenti di cooperative sulla base di direttive impartite dal Ministero del Lavoro (Cfr. cir. n. 179 del 08.08.1989 e cir. n. 89 del 15.04.1999).La legge 142/2001 all’articolo 1, comma 3, ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo concetto di mutualità, che discende dalla separazione dello status di lavoratore da quello di socio, infatti la prestazione di lavoro è oggetto di un rapporto giuridico totalmente autonomo da quello mutualistico.Le recenti abrogazioni apportate dalla legge 30/2003 non contribuiscono ad eliminare la predetta distinzione, in quanto la prestazione di lavoro non può essere identificata nella prestazione mutualistica, la prima è strumentale al raggiungimento della mutualità medesima.Pertanto la progressiva estensione da parte del legislatore della disciplina sul lavoro subordinato al socio lavoratore di cooperativa, comporta l’applicazione anche nei confronti di questi ultimi della regola generale dell’incompatibilità di prestazione d’attività lavorativa subordinata contemplata nella circolare 179/89 per i Presidenti del C.d.A., gli Amministratori unici e i Consiglieri delegati. ————- Circolare Inps n.179 dell’8-8-1989 2) Attività prestata in favore delle societa’ di capitali da soci o non soci, aventi la veste di amministratori Per stabilire se l’assolvimento di incarichi lavorativi da parte di un amministratore possa costituire adempimento di un contratto di lavoro dipendente, occorre accertare che il soggetto preposto agli incarichi stessi sia fungibile, nel senso che qualsiasi operatore manuale od intellettuale potrebbe provvedere alle incombenze affidate all’amministratore. Infatti, attivita’ riservate esclusivamente agli investiti di mandato di amministrazione, si riconnettono esclusivamente alla posizione di amministratori dei soggetti che le svolgono e cioe’ alla posizione di soggetti non distinti bensi’ immedesimantisi con la societa’ di capitali, quali suoi organi o membri di organi (rapporto organico, all’interno dell’unico soggetto esistente), mentre il lavoratore dipendente e’ legato al datore di lavoro da un rapporto caratterizzato dall’esistenza di due soggetti distinti e contrapposti, e non di un unico soggetto. Accertato che l’attivita’ espletata da un amministratore non rientra nel mandato sociale di cui e’ investito, va accertato altresi’ se l’attivita’ stessa sia resa in forma subordinata e retribuita. La Magistratura ha ritenuto possibile, in alcuni casi, che un amministratore di societa’ possa assumere la veste di dipendente della stessa, ogni qual volta l’amministratore, nello svolgimento della sua attivita’ lavorativa, sia assoggettato al controllo ed al potere d’impero degli altri organi della societa’. Fattispecie che puo’ verificarsi ad esempio, nel caso di lavoratori che vengono chiamati a far parte dei Consigli di Amministrazione o dei Collegi sindacali della societa’ presso cui lavorano. Pertanto l’eventuale riconoscimento dell’esistenza effettiva di un rapporto di lavoro subordinato va fatto caso per caso, verificando la presenza di tutti i requisiti necessari e propri del rapporto di lavoro stesso, sulla base degli elementi concernenti:a) la percezione di una retribuzione di misura predeterminata il cui pagamento avvenga mediante uno dei sistemi previsti dalle norme in vigore per i lavoratori subordinati e della quale sia previsto l’assoggettamento al regime fiscale applicato alla generalita’ dei lavoratori dipendenti;b) l’esistenza certa ed effettiva di controllo e di direzione da parte di altri organi sulla attivita’ lavorativa del socio dipendente;c) le origini del rapporto di amministrazione in capo all’interessato, anche in relazione ai poteri attribuitigli dallo statuto o dall’atto costitutivo, o dagli altri organi sociali che lo abbiano chiamato alla carica. Ad esempio, con riferimento al suddetto punto c), considerate sia l’origine ex lege del rapporto di amministrazione, sia la responsabilita’ solidale ed illimitata sancita dal codice civile nei confronti dei soci accomandatari delle societa’ in accomandita per azioni, costoro non possono essere riconosciuti come lavoratori dipendenti, nonostante la personalita’ giuridica, propria e distinta da quella dei soci, di cui e’ dotata la societa’. Ugualmente, qualora da detti accertamenti, da svolgersi caso per caso, emergesse che un lavoratore chiamato a far parte del Consiglio di Amministrazione o del Collegio sindacale detiene la maggioranza del capitale sociale, il medesimo non potrebbe essere riconosciuto lavoratore dipendente, nonostante la distinta personalita’ giuridica della societa’ (infatti, un capitalista di maggioranza incide in modo determinante sulla formazione della volonta’ sociale, cui dovrebbe – invece – essere in ogni caso soggetto).3) Non riconoscibilita’ del rapporto di lavoro subordinato per i Presidenti, gli Amministratori unici ed i Consiglieri delegati di societa’ (esclusi gli Enti Cooperativistici). Diversa dalle precedenti ipotesi di Amministratore e’, infine, il caso di soggetto che rivesta una carica amministrativa tale da rendere evanescente la posizione di subordinazione rispetto agli altri. Questo e’ il caso del Presidente, dell’Amministratore Unico e del Consigliere Delegato. Quando questi infatti esprimono da soli la volonta’ propria dell’Ente sociale, come anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina, in veste di lavoratori essi verrebbero ad essere subordinati di se stessi, cosa che non e’ giuridicamente possibile. Per essi pertanto, in linea di massima, e’ da escludere ogni riconoscibilita’ di rapporto di lavoro subordinato e della conseguente assoggettabilita’ agli obblighi assicurativi.4) Riconoscibilita’ del rapporto di lavoro per i soci e per i Presidenti di Enti Cooperativistici. Per espresse disposizioni di legge di cui all’art.2 del RD 28 agosto 1924, n.1422, all’art.2 RD 7 dicembre 1924, n.2270, ed all’art.1 del T.U. sugli Assegni Familiari n.797/55 e successive modifiche, sono compresi fra i prestatori di lavoro subordinato alle dipendenze di terzi, i soci di societa’ e di enti in genere cooperativi anche di fatto, che prestino la loro attivita’ per conto delle societa’ e degli stessi enti. Tale impostazione e’ stata confermata anche dal DPR 30 aprile 1970, n.602 (Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di societa’ ed enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivita’ per conto delle societa’ ed enti medesimi), il cui art.2 stabilisce testualmente che “si considerano organismi di fatto, costituiti per il conseguimento degli scopi mutualistici propri delle societa’ cooperative, quelli per i quali concorrono i seguenti requisiti:a) organizzazione del servizio o distribuzione del lavoro da parte dell’organismo cooperativo;b) conferimento all’organismo cooperativo del ricavato dell’attivita’ svolta dai soci;c) ripartizione del ricavato del lavoro fra tutti i soci secondo criteri determinati dallo statuto e dai regolamenti sociali o da patto sociale risultante da atto scritto;d) il numero dei soci non deve essere inferiore a tre;e) i soci debbono esercitare effettivamente l’arte o il mestiere corrispondente alle attivita’ per lo svolgimentodelle quali l’organismo associativo e’ stato costituito o attivita’ tecnica accessoria; i soci addetti ad attivita’amministrative sono assicurati ai sensi del presente decreto a condizione che non superino il numero di uno per ogni dodici soci o frazione”. Oltre che nei confronti dei soci addetti ad attivita’ amministrativa, alle condizioni e nei limiti specificati dallalettera e) del sopra riportato art. 2 del DPR n. 602 del 30.4.1970, le norme relative ai lavoratori subordinati sono state sempre applicate dall’Istituto, sulla base di direttive ministeriali, anche nei confronti dei Presidenti di Cooperative la cui nomina non abbia comportato concreta e sostanziale modificazione alla loro originaria posizione di lavoratori, sia per quanto attiene alla normale attivita’ prestata per conto delle Cooperative, da essi rappresentate, sia per quanto riguarda il trattamento economico e la ripartizione degli utili, che non devono differenziarsi da quelli degli altri soci. Sulla base del verificarsi delle condizioni sopraddette, pertanto, i Presidenti di tali Enti Cooperativistici sono soggetti agli obblighi assicurativi come i lavoratori subordinati e cio’ costituisce eccezione a quanto riportato nel precedente punto 3), relativamente ai Presidenti, agli Amministratori Unici ed ai Consiglieri delegati.

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