circolare 92.2007

In prossimità della scadenza del 31 maggio p.v., rammentiamo che, nei confronti dei lavoratori subordinati in forza al 31 dicembre 2006 che non abbiano ancora espresso la propria volontà circa la destinazione del TFR maturando – con la compilazione del mod. TFR1 – i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere entro il 31 maggio 2007, un’ulteriore informativa.Analoga informativa deve essere trasmessa entro la fine del quinto mese dall’assunzione ai lavoratori subordinati assunti dal 1 gennaio 2007 che, al 5° mese, non abbiano ancora espresso la propria volontà circa la destinazione del TFR maturando, con la compilazione del mod. TFR1. Riteniamo rientrino in tale casistica gli OTD agricoli, mentre – stante la circolare COVIP – sono esclusi coloro con i quali è instaurato un rapporto di lavoro di durata inferiore a sei mesi. Tenuto conto della conseguenza che la mancata scelta, cosiddetta “scelta tacita” ha – destinazione del TFR al fondo negoziale di settore – tale informativa assume una rilevanza ben maggiore della prima, già fornita: consigliamo quindi vivamente di trasmettere tale informativa, della quale forniamo un fac-simile, per raccomandata, eventualmente a mano, facendosi datare e firmare copia per ricevuta.Ad un’eventuale futura lamentela di un lavoratore “silente” che contesti il trasferimento del Tfr al fondo negoziale si potrà, solo in tal modo, dimostrare di avere ottemperato alle disposizioni di legge. Rammentiamo che, per le cooperative, i fondi pensione collettivi negoziali, promossi da centrali cooperative nazionali e sindacati confederali, sono i seguenti: COOPERLAVORO: è il fondo pensione destinato ai soci lavoratori e ai dipendenti delle cooperative di lavoro e loro società controllate, a qualunque settore esse appartengano (quindi anche agro-alimentare e distribuzione commerciale – sito internet: www.cooperlavoro.it; FILCOOP: è il fondo pensione delle cooperative agro-alimentari (cooperative non di lavoro) – sito internet: www.filcopensionistico.it; PREVICOOPER: è il Fondo Pensione delle cooperative della distribuzione commerciale (cooperative non di lavoro) – sito internet: www.previcooper.it. Per le cooperative non di lavoro, che applichino CCNL non cooperativi, salvo diverso auspicabile accordo sindacale aziendale, che consenta comunque l’adesione ad un fondo chiuso cooperativo, il fondo negoziale di riferimento è quello definito dal CCNL applicato. Con l’occasione trasmettiamo la scheda riassuntiva delle varie casistiche, già trasmessa con circolare Caf n. 40/2007, aggiornata alla luce delle disposizioni INPS e COVIP.

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