Con messaggio n. 10577 del 26-4-2007 l’Inps fornisce ulteriori precisazioni in merito alla contribuzione al Fondo tesoreria rispetto ai contenuti della circolare n. 70/2007. Per comodità seguiamo i punti toccati dall’Istituto. 1. Pluralità di posizioni e obbligo contributivo.Ai fini della determinazione del requisito occupazionale (almeno 50 dipendenti) si terrà conto dell’intera struttura aziendale considerando tutte le posizioni contributive. 2. Versamento del contributo riferito ai lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 2006.Molto opportunamente l’Istituto chiarisce che, non essendo previste le “esenzioni” come in caso di conferimento integrale del Tfr da parte dei lavoratori in forza al 31-12-2006, i datori di lavoro obbligati possono eseguire il versamento mensilmente, dalla data di assunzione del lavoratore, anche prima della ricezione del modello TFR2. In detta ipotesi e con riferimento alla contribuzione riferita al periodo di paga corrente (da esporre con il codice CF01), non dovrà essere versato l’importo a titolo di rivalutazione del 2,74%. 3. Decorrenza degli effetti delle scelte compiute in merito al conferimento del TFR (punto 4 della direttiva COVIP 21 marzo 2007)L’Inps ha preso atto di una discrepanza tra la circolare n. 70 e le indicazioni fornite dalla Covip. Per la Commissione infatti il conferimento del Tfr da destinare a previdenza complementare decorre dal periodo di paga in corso al momento della scelta.La circolare n. 70 per i lavoratori assunti dopo il 31-12-2007 che conferiscono l’intero Tfr a un fondo di previdenza prevedeva l’obbligo di contribuzione al Fondo tesoreria “…per il periodo intercorrente dalla data di assunzione dei lavoratori a quella in cui manifestano (espressamente o tacitamente) la volontà di conferire il TFR maturando alle forme pensionistiche complementari”.Stando alla lettera delle due interpretazioni per il mese di scelta dovrebbe essere sia conferito il Tfr sia versato il relativo contributo.Con il messaggio in oggetto l’Inps si adegua dando le seguenti istruzioni:• Lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006 – che abbiano conferito una quota di TFR alla previdenza complementare, il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura totale, relativamente alle quote maturate dal 1° gennaio 2007 e fino al mese precedente quello della scelta (compilazione del TFR1), mentre dal periodo di paga in corso al momento della scelta (compilazione del TFR1) il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura residuale; – nessun versamento è dovuto al Fondo di Tesoreria in relazione ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che conferiscono a decorrere da una data compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, secondo modalità tacite o esplicite, l’intero TFR maturando a forme pensionistiche complementari;• Lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006 – che, entro sei mesi dalla data di assunzione, manifestano – espressamente o tacitamente – la propria volontà di destinare l’intero TFR a forme pensionistiche complementari, il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria è comunque dovuto per il periodo di paga decorrente dalla data di assunzione e fino al mese precedente quello della scelta espressa (compilazione del TFR2), ovvero fino al periodo di paga precedente quello di decorrenza del silenzio assenso; – per gli stessi lavoratori che entro sei mesi dalla data di assunzione, manifestano la propria volontà di destinare una quota di TFR alla previdenza complementare il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura totale, relativamente alle quote maturate dalla data di assunzione e fino al mese precedente quello della scelta (compilazione del TFR2), mentre dal periodo di paga in corso al momento della scelta (compilazione del TFR2) il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura residuale. 4. Conguaglio delle prestazioni per le quote di competenza del Fondo di Tesoreria.Si ribadisce che il conguaglio avviene con la denuncia mensile riferita al mese di erogazione del TFR o delle anticipazioni utilizzando i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria e, in caso di incapienza, i contributi obbligatori dovuti all’Istituto (contributi IVS e altri minori).Il messaggio “…precisa che i contributi oggetto di conguaglio sono tutti quelli presenti nel quadro “B-C” del DM10/2, ad eccezione delle quote associative”. La circolare n. 70 ha comunque previsto che prima del conguaglio delle prestazioni relative al Tfr si debba operare quello relativo alle anticipazioni (malattia, maternità, anf…). 5. Regolarizzazione dei periodi pregressi.Le operazioni connesse al primo versamento al Fondo di Tesoreria potranno essere utilmente effettuate dai datori di lavoro entro il 16-7-2007, termine di scadenza della contribuzione corrente riferita al periodo di paga “giugno 2007”.Questo termine si riferisce a tutti i periodi pregressi, fino al mese di maggio 2007, ovviamente per i lavoratori che entro tale data hanno comunicato le scelte al datore di lavoro con la prevista modulistica (TFR1-TFR2). Se la consegna del modello TFR1 avviene nel mese di giugno il primo periodo utile è quello di luglio 2007 (scadenza 16 agosto 2007). Per i lavoratori assunti dopo il 31-12-2006, se la consegna avviene entro il semestre, il termine è costituito dal periodo di paga successivo alla consegna del modello TFR2.Resta ferma l’applicazione del tasso di rivalutazione del 2,74% fino alla data di effettivo versamento. 6. Esposizione delle informazioni nel flusso EMens.Si riporta integralmente la parte relativa alla compilazione dell’EMens.La struttura del flusso EMens è stata integrata con una nuova sezione dove sono inserite le informazioni individuali relative al Fondo di Tesoreria e dove troveranno posto anche le informazioni relative alla scelta di destinazione del TFR, attualmente in corso di definizione.Per un esame integrale della nuova struttura si rinvia al Documento tecnico EMens vers. 2.1 del 30 aprile 2007, disponibile da tale data nell’area Mensilizzazione del sito INPS.Ad ogni buon conto se ne anticipano e riassumono gli aspetti principali.Il nuovo elemento , inserito nella sezione in sequenza al nodo nel quale continuerà ad essere esposto l’importo di TFR accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente quello della denuncia EMens, è suddiviso in e .Il primo di tali elementi (in corso di definizione) conterrà le informazioni sulla scelta di destinazione del TFR, mentre il secondo le informazioni mensili individuali.L’elemento è così composto:1. che contiene l’importo mensile preso a base per il calcolo del TFR del mese;2. a sua volta suddiviso in2a dove trovano posto gli importi versati al Fondo di Tesoreria;2b dove trovano posto gli importi recuperati in seguito a liquidazione o anticipazione di TFR.L’elemento è ulteriormente suddiviso in e corrispondenti, a livello individuale, rispettivamente a quanto esposto nel quadro BC del mod.DM10 con i codici CF01 e CF02. Nel flusso EMens non vengono invece evidenziate eventuali somme dovute a titolo di maggiorazione indicate nel mod.DM10 con il codice CF11.Analogamente l’elemento è ulteriormente suddiviso in che contiene, a livello individuale, la somma dei recuperi per liquidazione del TFR, esposti nel quadro D del mod.DM10 con i codici PF10 e/o PF20, e che contiene, a livello individuale, la somma dei recuperi per anticipazione del TFR, esposti con i codici PA10 e/o PA20.Il flusso EMens, così strutturato, sarà attivo a decorrere dalla seconda metà del mese di maggio onde consentire la trasmissione delle denunce in competenza aprile 2007 che prevedano il versamento al Fondo di Tesoreria. Qualora la predisposizione delle procedure informatiche non consentisse l’aggiornamento del flusso Emens contestualmente a quello DM10 e quindi vi fossero importi versati con il mod.DM10 e non documentati a livello individuale nel flusso EMens, questi potranno essere esposti nella prima denuncia EMens utile nell’elemento , pur se esposti nei precedenti DM10 con il codice CF01.Quanto prima sarà inoltre resa disponibile la struttura delle informazioni relative alla scelta di destinazione del TFR ed alle informazioni mensili per la generalità dei lavoratori.
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