Il Messaggio Inps n. 10578 del 26-4-2007 ha chiarito alcune implicazioni del bonus pensione rispetto alla disciplina del cumulo tra pensione e reddito da lavoro.Sono stati affrontati in particolare due aspetti, peraltro già abbastanza chiari. 1. Integrale cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, a condizione che alla data di decorrenza della pensione il lavoratore faccia valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e abbia compiuto 58 anni di età (nel caso specifico l’articolo 44 comma 1 Legge 289/2002): si terrà conto dell’età anagrafica del soggetto al momento del conseguimento della pensione, diversa rispetto a quella posseduta alla decorrenza del bonus medesimo.i requisiti devono sussistere al momento della decorrenza della pensione. Ad esempio lavoratore che matura i 37 anni di contributi nel mese di aprile 2006, gode del bonus da maggio a ottobre dello stesso anno, compie 58 anni nel mese di ottobre 2006, cessazione dal lavoro il 31-10-2006, decorrenza pensione da 1-11-2006: possibilità di cumulo. 2. Possibilità di cumulabilità in relazione all’anzianità contributiva. L’anzianità contributiva maturata dopo il periodo nel quale è percepito il bonus è utile ai fini del raggiungimento del requisito. Ovviamente i periodi nei quali si è usufruito del bonus non sono utili per maturare il requisito. Ad esempio un lavoratore con anzianità contributiva di 39 anni e sei mesi al 31-12-2005 che usufruisce del bonus fino al 31-12-2006, può maturare i sei mesi necessari per raggiungere i 40 anni di contributi dall’1-1-2007.
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