circolare 47.2007

La circolare Inps sui minimali 2007 (n. 34 del 6-2-2007) ha fornito alcune prime indicazioni in merito al superamento dell’applicazione dei salari convenzionali ex Dpr 602/70.L’Istituto ha risposto positivamente a molte delle questioni poste da Federlavoro già nello scorso autunno. In primo luogo, la circolare prende atto che si è concluso il percorso di graduale innalzamento della retribuzione imponibile ai fini contributivi, finalizzato al superamento dello speciale regime basato sulle retribuzioni convenzionali, ma che il Dpr 423/2001 non ha abrogato il Dpr 602/70.I punti di novità sono pertanto i seguenti. 1. Dall’1-1-2007 la retribuzione imponibile, ai fini del versamento di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali per i soci-lavoratori, deve essere determinata secondo le norme generali (articolo 6 Dlgs. 314/1997 e articolo 1, comma 1 Dl. 338/1989 convertito nella legge 389/1989). 2. Accogliendo una nostra esplicita richiesta, l’Inps ha disposto che, soltanto per il 2007, per le altre competenze dovute al 31-12-2006, ancorché corrisposte successivamente a tale data, trova applicazione il regime previsto dal D.Lgs. n. 423/2001 (cioè il salario convenzionale). Questa disposizione consente alle cooperative che corrispondono le retribuzioni differite alle scadenze contrattuali, di non dover pagare i contributi sui ratei di 14ma relativi all’anno 2006. In questo modo si mantiene una equiparazione dei costi tra queste imprese e quelle, soprattutto del settore facchinaggio, che invece includono i ratei nel compenso orario. Di per sè, l’interpretazione si dovrebbe estendere anche ad altri istituti (in particolare a ferie e permessi) anche se in questo caso sussistono alcuni problemi. La non imponibilità di ferie e permessi 2006 goduti nel 2007 comporterebbe, infatti, una non copertura delle relative settimane ai fini pensionistici (ovviamente in caso di pagamento di ferie e permessi non goduti il problema non sussiste). Si può auspicare che l’Istituto torni presto sull’argomento. Segnaliamo, infine, che la circolare, riteniamo per un errore, prevede che “… il criterio di imponibilità previsto dal comma 9 dell’art. 6 del D.lgs. n. 314/1997 trova applicazione con esclusivo riferimento ai compensi di competenza dell’anno 2007”. Probabilmente ci si riferisce all’articolo 12, comma 9, della Legge 153/1969, così come sostituito dall’articolo 6, comma 1, del Dlgs 314/97. Anche questo dovrà essere oggetto di una precisazione. 3. Il superamento del salario convenzionale non comporta modifiche alla assicurazioni coperte che rimangono quelle in vigore (con esclusione, quindi, in particolare, della contribuzione e delle relative prestazioni Ds e Cig). 4. Ovviamente per quanto riguarda i minimali si deve far riferimento alle norme di tipo generale. Per l’anno 2007 l’importo giornaliero, € 41,43, deve essere utilizzato per il versamento della contribuzione previdenziale (IVS) e assistenziale (assicurazioni minori).Anche in caso di lavoro a tempo parziale si farà riferimento ai minimali orari calcolati in relazione all’orario contrattuale.Altrettanto ovviamente la retribuzione imponibile non è composta soltanto da alcuni elementi (paga base, indennità di contingenza ed elemento distinto della retribuzione), ma da tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e individuale (compresi quindi, a puro titolo esemplificativo, scatti di anzianità, superminimi, straordinari, premi, ecc.). 5. La conseguenza del superamento del salario convenzionale è che, dall’1-1-2007, non è più operante il principio di infrazionabilità dell’imponibile mensile e quindi i contributi previdenziali sono dovuti dalla data di inizio del rapporto di lavoro del socio lavoratore e per tutta la durata dello stesso.La circolare precisa, operando secondo noi una forzatura, che gli unici periodi di assenza che consentono di tenere conto, nel calcolo della retribuzione imponibile, delle giornate effettive di occupazione, sono quelli individuati dalla normativa vigente in materia di cause legali di astensione dal lavoro (es. malattia, maternità). In passato sono sorti molti contenziosi in caso di sospensioni senza retribuzione. Ci sembra che il principio della correlazione della retribuzione (e quindi dell’obbligo contributivo) alla prestazioni lavorativa dovrebbe essere pacifico. Non si vede, infatti, come siano accettate le sospensioni dei dipendenti delle imprese artigiane e non quelle dei soci di cooperativa. La materia è molto delicata e richiede particola attenzione. Segnaliamo, al riguardo, che stante il dettato letterale della circolare Inps, oltre che per periodi di sospensione dal lavoro senza retribuzione, il problema si pone anche per lavoratori a tempo pieno che effettuino giornate ad orario ridotto e per rapporti a tempo parziale eventualmente non dichiarati. Se, in regime di retribuzioni convenzionali, ciò non aveva rilevanza, secondo le norme generali (articolo 6 Dlgs. 314/1997 e articolo 1, comma 1 Dl. 338/1989 convertito nella legge 389/1989) l’Inps potrebbe ora pretendere la contribuzione sulla retribuzione effettiva teorica giornaliera piena (e non solo sulla retribuzione delle ore effettuate, nel rispetto del minimale giornaliero).In attesa di approfondimenti è necessario adottare precise procedure con comunicazioni tra socio e cooperativa (firmate per ricevuta) per l’effettuazione di sospensioni o giornate ad orario ridotto e informazione scritta al centro per l’impiego dell’aspettativa senza assegni o della sospensione non retribuita per mancanza di lavoro. 6. Ricordiamo, anche se non rientra negli argomenti della circolare Inps che per il calcolo dell’indennità di malattia, maternità e infortunio per gli eventi iniziati nel mese di gennaio si dovrà utilizzare la retribuzione convenzionale del mese di dicembre 2006. Per gli eventi successivi si utilizzeranno i normali criteri. 7. Come per tutti i settori, le aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2007 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26.3.1993. Detta regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (16-5-2007) e, ove essa dia luogo al versamento di differenze contributive, ciò comporta l’applicazione sulle somme dovute a tale titolo degli interessi al tasso legale (attualmente 2,5% annuo). Gli organismi cooperativi ex D.P.R. n. 602/1970, ai fini della regolarizzazione riguardante i lavoratori soci, provvederanno ad indicare l’importo delle differenze contributive IVS a debito, in uno dei righi in bianco dei quadri “B/C” del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura “Diff. IVS ” e dal codice “M188”; nella casella “retribuzioni” dovrà essere indicato l’importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini pensionistici; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle “numero dipendenti” e “numero giornate”.Per la regolarizzazione delle differenze contributive diverse dall’IVS dovrà essere utilizzato uno dei righi in bianco dei quadri “B/C” del mod. DM10/2, facendo precedere l’importo dalla dicitura “Diff. contribuzioni minori ” e dal codice “M301”; nella casella “retribuzioni” dovrà essere indicato l’importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini delle contribuzioni diverse dall’IVS; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle “numero dipendenti” e “numero giornate”.

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