circolare 45.2007

Con circolare n. 34 del 6.2.2007 (pubblicata sul sito soltanto nella tarda serata del giorno 7/2) l’Inps ha comunicato i minimali 2007 in base alla percentuale di aumento del costo della vita (2,00%), già nota e ufficiale da alcune settimane.Gli aspetti, in essa contenuti, relativi alle cooperative che applicano il Dpr 602/1970 e alle cooperative sociali sono trattati da unicaf in due distinte circolari.Nella scheda allegata si forniscono i dati principali relativi a minimali, massimali, ecc. La tabella con i minimali particolari e reperibile in allegato alla circolare 34. Per quanto riguarda le operazioni di recupero si riporta il paragrafo 13 della citata circolare Inps. 13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2007.Le aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2007 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26.3.1993. Detta regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (16-5-2007) e, ove essa dia luogo al versamento di differenze contributive, ciò comporta l’applicazione sulle somme dovute a tale titolo degli interessi al tasso legale (attualmente 2,5% annuo). Ai fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti istruzioni. 13.1. regolarizzazione di cui ai punti 1), 2, 5) (minimale in generale, salari convenzionali, parti time).Ai fini della compilazione del modello DM10/2 le aziende si atterranno alle seguenti modalità:- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’ 1.1.2007 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti. Gli organismi cooperativi ex D.P.R. n. 602/1970, ai fini della regolarizzazione di cui al punto 3, riguardante i lavoratori soci, provvederanno ad indicare l’importo delle differenze contributive IVS a debito, in uno dei righi in bianco dei quadri “B/C” del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura “Diff. IVS ” e dal codice “M188”; nella casella “retribuzioni” dovrà essere indicato l’importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini pensionistici; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle “numero dipendenti” e “numero giornate”.Per la regolarizzazione delle differenze contributive diverse dall’IVS dovrà essere utilizzato uno dei righi in bianco dei quadri “B/C” del mod. DM10/2, facendo precedere l’importo dalla dicitura “Diff. contribuzioni minori ” e dal codice “M301”; nella casella “retribuzioni” dovrà essere indicato l’importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini delle contribuzioni diverse dall’IVS; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle “numero dipendenti” e “numero giornate”. 13.2. regolarizzazione di cui al punto 6) (aliquota aggiuntiva dell’1%).L’importo della differenza contributiva a credito dell’azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato in uno dei righi in bianco del quadro “D” del mod. DM10/2, utilizzando uno dei codici previsti al punto 4 della circolare n. 153 del 22.12.2006, in relazione alla gestione di appartenenza del lavoratore. Minimali 2007 1.1. I minimali retributivi, come di consueto, all’inizio di ogni anno subiscono un doppio adeguamento:- al tasso di aumento del costo della vita determinato al 2,00%- al 9,50% dell’importo minimo di pensione, che all’1-1-2007 è di € 436,14 1.2. Nella tabella allegata sono quindi riportati i nuovi minimali in vigore dall’1-1-2007. Tali minimali, ad eccezione di quelli per gli operai agricoli, non possono essere inferiori a € 41,43 giornaliere, pari a € 1.077,18 mensili.1.3. La legge 389/89 stabilisce comunque che la retribuzione da assumere come base di calcolo per i contributi non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi ovvero da accordi individuali, qualora ne derivi una retribuzione superiore. 2.1. Per i dipendenti a part-time il minimale orario si calcola moltiplicando il minimale giornaliero di € 41,43 per il numero delle giornate di lavoro settimanale (comunque 6 anche in caso di settimana corta) e dividendo l’importo ottenuto per l’orario settimanale previsto dal CCNL.2.2. I minimali orari più frequenti sono i seguenti: – 40 ore di orario settimanale € 6,21 – 39 ore di orario settimanale € 6,37 – 38 ore di orario settimanale € 6,54 – 36 ore di orario settimanale € 6,91 I minimali sono validi anche per l’INAIL con l’avvertenza che non devono essere raffrontati alla retribuzione effettiva ma a quella oraria tabellare così ottenuta: paga base x n. mensilità contrattuali : numero ore annue stabilite dalla contrattazione. Il maggiore dei due importi deve essere moltiplicato per il numero di ore retribuite. 3.1. Il limite minimo di retribuzione settimanale per l’accredito dei contributi è pari al 40% dell’importo minimo dipensione. Per il 2007 tale limite è di € 174,46 settimanali e di € 9.071,92 annuali. 4.1. La prima fascia di retribuzione pensionabile, oltre la quale scatta il contributo dell’1% a carico del lavoratore, è fissata in € 40.083,00 annue pari a € 3.340,00 mensili.4.2. Il massimale annuo su cui calcolare i contributi per coloro che al 31-12-1995 erano privi di anzianità contributiva, è di € 87.187,00 4.3. L’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato è di € 1.813,08 5.1. Dall’1-1-2007 non esiste più la marca settimanale per gli apprendisti.5.2. L’aliquota a carico dell’apprendista è 5,84% per tutti i settori compresi gli operai agricoli. 6.1. I massimali 2007 per l’indennità CIG (ordinaria e straordinaria) e di mobilità sono i seguenti in relazione alla retribuzione mensile. Sono inoltre indicati gli importi per Ds con requisiti ridotti e per Cig nel settore edile per intemperie. 1. Tutti i settori 2 Ds r rid 3. CIG settore edile lordo netto 5,84 lordo netto 5,54 – retribuzione fino a € 1.826,07 € 844,06 € 794,77 € 830,77 € 1.012,87 € 953,72 – retribuzione oltre € 1.826,07 € 1.014,48 € 955,23 € 998,50 € 1.217,38 € 1.146,29 dirigenti impiegati operai industria 114,63 34,63 32,33 amm Stato 87,15 41,49 36,89 artigianato 36,89 32,33 agricoltura 91,72 48,37 36,86 credito 114,63 39,20 36,89 commercio 114,63 32,33 32,33 da adeguare all’importo € 41,43 da non adeguare a € 41,43

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