circolare 39.2007

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, così come previsto dal comma 765 della legge Finanziaria 2007, ha emanato il Decreto Interministeriale del 30/01/2007, pubblicato sulla G.U. n. 26 del 01/02/2007, con cui viene disciplinata l’espressione della volontà del lavoratore in merito alla destinazione del TFR e vengono dettate le regole per la costituzione presso l’INPS del fondo di previdenza complementare previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 252/2005. Ne commentiamo gli aspetti più significativi: Vengono innanzitutto esclusi dall’ambito di operatività in merito alle decisioni sul TFR, previsto dal D.Lgs. 252/2005, i lavoratori domestici e i lavoratori che al 31/12/2006 aderivano già ad un fondo di previdenza integrativa con versamento integrale del TFR; inoltre sono esclusi anche i nuovi assunti dopo il 1/1/2007 che hanno già effettuato tale scelta a favore di un fondo di previdenza integrativa presso un precedente datore di lavoro (in questo caso dovranno però evidenziarlo in sede di assunzione). Se il lavoratore ha in precedenza deciso invece di mantenere il TFR in azienda dovrà ripetere la scelta, potendo optare anche per la previdenza integrativa. Tutti gli altri lavoratori del settore privato dovranno manifestare la propria volontà sulla destinazione del TFR compilando uno dei moduli allegati al Decreto (che vi proponiamo a nostra volta in allegato); il modulo Tfr1 che il datore di lavoro è tenuto a distribuire a tutti i lavoratori in forza al 31/12/2006 (l’adempimento è senza scadenza, ma è bene farlo quanto prima), dovrà essere riconsegnato entro il 30/06/2007, ma per quei lavoratori che avessero già manifestato una propria volontà, questa dovrà essere confermata entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto tramite l’utilizzo di questo modulo; il modulo Tfr2 che il datore di lavoro è tenuto a distribuire (assieme all’informativa) a tutti i lavoratori assunti dal 1/1/2007, che possano ancora disporre del TFR, dovrà essere riconsegnato entro 6 mesi. Rimane aperta una questione sugli impiegati e sui dirigenti agricoli. Le norme derivanti dalla finanziaria non sono perfettamente coordinate con le norme che regolamentano l’attività di Enpaia.Il decreto che istituisce il fondo tesoreria ha opportunamente chiarito che per tali soggetti non è dovuto alcun versamento contributivo.Quello sulla destinazione del TFR a fondi pensione non affronta la materia.Nelle scorse settimane l’Enpaia aveva già manifestato l’opinione che il TFR per impiegati e dirigenti agricoli non potesse essere conferito ad altri fondi.La questione deve essere chiarita dal Ministero in quanto ad oggi i datori di lavoro agricolo potrebbero avere l’incombenza di informare anche questi lavoratori sul conferimento ai fondi pensione di emolumenti (il TFR) che però potrebbero non essere disponibili per questa finalità.Entrambi i moduli dovranno essere compilati solo per la sezione a cui il lavoratore appartiene ed essere accompagnati dall’ulteriore modulo di adesione al fondo scelto dal lavoratore, con cui viene anche stabilita la decorrenza del conferimento (ogni fondo produrrà il proprio modello).Il datore di lavoro è tenuto a conservarli presso i propri archivi e a rilasciarne una copia al lavoratore controfirmata per ricevuta. Il Decreto individua le seguenti conseguenze per le scelte fatte dai lavoratori già in forza al 31/12/2006:• Nel caso di esplicito conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro dovrà effettuare i versamenti a partire da luglio comprendendo anche il TFR maturato dalla data di adesione al 30 giugno; il Decreto prevede inoltre che tale importo dovrà essere rivalutato secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2120 del Codice Civile, in ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra la data di scelta ed il 30 giugno 2007. Il TFR maturato fino alla data in cui è stata manifestata la scelta rimarrà nella disponibilità dell’azienda anche per quelle con almeno 50 addetti.• Nel caso in cui il lavoratore non abbia espresso, entro il 30 giugno, alcuna indicazione, il TFR maturando dal 1 luglio dovrà essere versato al fondo negoziale ed, in assenza di previsione, al Fondo complementare INPS denominato “FondInps” che viene costituito dal presente Decreto ai sensi dell’art.9 del D.Lgs. 252/2005; il TFR maturato fino al 30 giugno rimarrà in azienda anche nel caso di aziende con almeno 50 addetti. • Nel caso in cui il lavoratore abbia deciso di mantenere la disponibilità del TFR, i datori di lavoro con almeno 50 addetti, dovranno versare tali somme con cadenza mensile, a partire dal 1 luglio, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del TFR” gestito dall’INPS con conto corrente presso la Tesoreria dello Stato, considerando anche il TFR maturato dal 1/1/2007 rivalutato con le modalità previste dall’art. 2120 C.C., in ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra l’1/1/2007 ed il 30 giugno 2007. Il Decreto individua le seguenti conseguenze per le scelte fatte dai lavoratori assunti dal 1/1/2007, che non abbiano in un precedente rapporto già destinato il TFR a forme di previdenza integrativa:• Nel caso di esplicito conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro dovrà effettuare i versamenti a partire dal mese successivo; nel caso di lavoratori assunti entro il 30 giugno 2007 ciò potrà avvenire però solo da luglio in avanti, prevedendo quindi la rivalutazione con le modalità sopra esposte;• Nel caso in cui il lavoratore non abbia espresso, entro il termine dei 6 mesi previsti, alcuna indicazione, il TFR maturando dal mese successivo allo scadere dei 6 mesi, dovrà essere versato al fondo negoziale ed, in assenza di previsione, al Fondo complementare INPS denominato “FondInps” che viene costituito dal presente Decreto ai sensi dell’art.9 del D.Lgs. 252/2005; In entrambi i primi due casi, se non intervengono precisazioni, il TFR maturato dalla assunzione fino al momento del versamento al fondo dovrà essere versato all’INPS senza però essere rivalutato; ciò si desume dalla necessità di rendere operativo quanto previsto dall’ultimo comma per chi vuole mantenere la disponibilità del TFR, in relazione ai primi due casi esposti.• Nel caso in cui il lavoratore abbia deciso di mantenere la disponibilità del TFR, i datori di lavoro con almeno 50 addetti dovranno versare tali somme con cadenza mensile, a partire dal mese successivo alla comunicazione, al “Fondo per l’erogazione del TFR” gestito dall’INPS, considerando anche il TFR maturato dalla data di assunzione, rivalutato con le modalità previste dall’art. 2120 C.C., applicando il tasso di incremento del TFR a tale data, rapportato alla durata del periodo medesimo. La seconda parte del Decreto, che risulta di minore interesse, prevede la costituzione del “Fondo Complementare INPS” definito “FONDINPS”, che dovrà avere patrimonio separato ed autonomo rispetto all’INPS; su esso confluirà il TFR dei lavoratori che non daranno indicazioni in merito al TFR e che operano in settori coperti da contrattazione che non ha previsto la costituzione di fondi negoziali di previdenza integrativa. Tale normativa deriva dall’applicazione di quanto previsto dal Dlgs 252/2005.

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