circolare 13.2007

Fra le novità introdotte con la Finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 43), c’è l’introduzione dell’art. 25-ter al  D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il quale prevede che il “condominio quale sostituto d’imposta opera all’atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa”. Si ricorda che il condominio era già sostituto d’imposta nel caso di servizi resi da professionisti e da amministratori di condominio, quando persona fisica.Ora con la novità introdotta dalla Finanziaria il condominio sarà sostituto d’imposta anche nel caso di prestatori d’opera o di servizi, che agiscono in regime d’impresa. Con la risoluzione n. 19/E del 5 febbraio 2007, sono stati istituiti i nuovi codici tributo che i condomini dovranno utilizzare per versare la ritenuta operata, mediante l’utilizzo del modello F24:”1019″ – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente. “1020” – Ritenute del 4% operate all’atto del  pagamento da parte del condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente.Il condominio, pertanto, quale sostituto d’imposta, nell’uso dei suddetti codici dovrà porre attenzione alla forma giuridica del soggetto che svolge il servizio: se ditta individuale o società di persone (soggetto Irpef), codice 1019, se società di capitali (soggetto Ires), codice 1020. In sede di compilazione del  Modello F24 i  predetti codici dovranno essere esposti nella sezione “Erario”, indicando nella colonna “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui le ritenute si riferiscono, espresso nella forma AAAA. Tali codici saranno utilizzabili a partire dal 10 febbraio 2006.

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