La Legge Finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) ha reintrodotto, seppur con alcune modifiche rispetto allo scorso anno, la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a favore di determinate categorie di soggetti. Si ricorda che questa novità era stata introdotta in via sperimentale dalla Finanziaria 2006 (art. 1, comma 337, L. 266/2005). Ora, con l’art. 1, comma 1234, la Finanziaria 2007 individua i seguenti soggetti, ai quali i contribuenti Irpef possono destinare una quota pari al 5 per mille della loro imposta: 1)• ONLUS di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, comprendendo in tale categoria anche le ONLUS di diritto (cooperative sociali, associazioni di volontariato, organizzazioni non governative) e ONLUS “parziali” (enti ecclesiastici ed associazioni di promozione sociale); • Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall’art. 7, commi 1, 2, 3 e 4 della Legge n. 383/2000;• Associazioni riconosciute che operano nei settori indicati dal comma 1dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997; 2) Enti che svolgono ricerca scientifica ed Università; 3) Enti che svolgono ricerca sanitaria. Inoltre, il comma 1235 prevede che una quota pari allo 0,5% dell’importo complessivo del 5 per mille dell’Irpef determinato dalle scelte dei contribuenti, sia destinata all’Agenzia per le Onlus e alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti elencati al precedente punto 1), riconosciute come parti sociali. Tuttavia, non è chiaro se, come ed entro quali termini vengano stabilite le modalità per l’accesso al beneficio e le modalità di riparto delle somme, stante il fatto che con D.P.C.M. 20 gennaio 2006 erano state sancite le modalità valide solo per lo scorso anno, e stante il fatto che letteralmente, il comma 1236 della Finanziaria 2007 dispone unicamente che, con un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, saranno fissate le modalità per l’individuazione dei soggetti e le modalità di riparto delle somme destinate all’Agenzia per le Onlus e alle predette organizzazioni nazionali di rappresentanza, nulla statuendo, invece, con riguardo alle modalità operative inerenti l’invio della richiesta per accedere al 5 per mille da parte dei soggetti elencati nei precedenti punti 1), 2) e 3), nonché con riguardo alla successiva “ufficiale” elencazione di tali soggetti e alle modalità di riparto delle somme destinate agli stessi. Occorre pertanto ritenere che tali indicazioni dovranno necessariamente costituire oggetto di un successivo decreto ministeriale, o di apposita comunicazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
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