La legge 27 dicembre 2006, n.296 (finanziaria 2007) interviene nuovamente sul trattamento IVA delle prestazioni socio-sanitarie ed educative.In particolare il legislatore ha attuato un duplice intervento:1) il primo (art.1, comma 312) di carattere integrativo, amplia la platea dei soggetti nei confronti dei quali si applica l’esenzione di cui all’art.10, n.27-ter, estendendola a “persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo”;2) il secondo (art.1, comma 331) di carattere generale propone l’attrazione nel punto 41-bis della TABELLA A, parte II, allegata al DPR n.633/72 (IVA al 4%) di tutte le prestazioni rese in qualunque modo da cooperative e loro consorzi, anche se ricomprese nei nn.18-19-20-21 e 27-ter dell’art.10 del DPR 633/72 (che prevede l’esenzione). Capitolo 1 Quadro normativo attuale Dopo l’approvazione della finanziaria pertanto le norme che interessano le prestazioni assistenziali, socio-sanitarie ed educative sono le seguenti: A) n. 41 bis, tabella A parte II, del DPR 633/72 che prevede l’applicazione dell’aliquota del 4% alle:“prestazioni socio – sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.” B) art. 10 DPR 633/72 punti 18 –19 –20- 21 – 27 ter18) Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze; 19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; 20) le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale; 21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie; 27 ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 o, da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS. C) art. 10, comma 8, D.Lgs. 460/97Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 nonché i consorzi di cui all’articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991. Capitolo 2 Evoluzione normativa e linea interpretativaInnanzitutto la disposizione del punto 41 bis della tabella A, parte seconda, allegata al DPR n. 633/1972, rappresenta una norma di carattere speciale riguardante le cooperative e quindi anche le cooperative sociali di cui alla legge 381/91 (ONLUS di diritto), che dovrebbe prevalere sulle norme di carattere generale. Fino al 31.12.1987 il comma 11 dell’art.2 D.L. 564/94 disponeva che nel punto 41 bis non erano comprese le prestazioni di cui al nn. 18,19, 20 e 21 dell’art.10 del decreto IVA (vedi Nota Dir. Reg. Entrate Lombardia n. 26243/96), con effetto 01/01/98 tale disposizione è stata abrogata dall’art. 17, comma 37, della legge 449/97 e quindi, implicitamente, il punto 41 bis non ha piu’ avuto contenuto residuale ma pieno.L’art. 14 del D.Lgs 460/97 ha esteso alle ONLUS (e quindi alle coop. sociali –ONLUS di diritto) il regime di esenzione previsto per le operazioni di cui ai punti 15,19,20 e 27 ter dell’art. 10 DPR 633 e in parallelo l’art. 10, comma 8, del medesimo decreto afferma che “sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative a (….) cooperative sociali di cui alla legge 381/91”: tale combinazione normativa non ha però voluto ridurre la portata del n. 41 bis, ma solo dare la possibilità di scelta a certe ONLUS (coop. sociali) tra lo stesso 41 bis e le agevolazioni introdotte dal D.Lgs 460/1997 di riordino della disciplina tributaria delle ONLUS. Con la norma del comma 331 il legislatore propone un’interpretazione autentica del punto 41-bis nel senso che in esso sono ricomprese anche le prestazioni di cui all’art.10 DPR n.633/72 nn.18-19-20-21 e 27-ter: ciò comporta l’attrazione in IVA al 4% delle prestazioni dei predetti numeri, quando sono rese ai soggetti indicati nel numero 41-bis da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà, per le cooperative sociali di cui alla Legge n.381/91, di optare per la previsione di maggior favore, relativamente ai punti 19-20 e 27 ter, cioè di scegliere la norma più conveniente, tra esenzione e applicazione IVA 4%, in funzione della propria situazione specifica.La novella legislativa lascia tuttavia un margine di dubbio per quanto riguarda le prestazioni ricomprese nel punto 21), considerando anche il confine non sempre chiaramente rinvenibile nella prassi (anche di origine ministeriale), con il parziale sovrapporsi della stessa con altre prestazioni ricomprese nei punti 18), 19), 20) e 27 ter), per cui potrebbe esserci uno spazio applicativo della esenzione alle ONLUS, anche alle prestazioni di cui al punto 21) rese in favore delle categorie di persone richiamate nel punto 27ter). Capitolo 3 Quadro riassuntivo Il trattamento delle prestazioni dell’ambito assistenziale, educativo, socio-sanitario comprese nei punti sopra trattati si può sintetizzare, per le cooperative e loro consorzi, come segue: a) il regime naturale per tutte le prestazioni rientranti sia nel punto 41-bis che nei punti 18-19-20-21 e 27-ter dell’articolo 10 del DPR n.633/72 è l’IVA al 4%, di cui al punto 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al DPR n.633/72; a) per le prestazioni rientranti sia nel punto 41-bis che nei punti 19-20 e 27 ter del DPR 633/72 e nel punto 41 bis tabella A parte II DPR 633/72, solo per le cooperative ONLUS di diritto, cioè per le cooperative sociali di cui alla Legge n.381/91 e per i loro consorzi costituiti al 100% da cooperative sociali è possibile la scelta fra il regime di esenzione o l’applicazione dell’Iva al 4%. c) per le prestazioni rientranti nel punto 21) rese da cooperative sociali, secondo un parere suffragato anche da certa prassi ministeriale, resta la possibilità dell’esenzione, tenuto conto anche dell’incertezza nell’inquadramento di alcune prestazioni nei confini dei punti 18), 19), 20), 21) e 27)ter.
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