Il 18-1-2007 (con note nn. 803 e 804) il Ministero del lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’apprendistato professionalizzante. Sul primo quesito (necessità di comunicare preventivamente al servizio ispettivo della Dpl l’assunzione di apprendisti) la risposta ministeriale è ovviamente negativa in quanto la normativa richiamata si riferisce esclusivamente alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e il Dlgs 276/2003 ha abolito l’obbligo di autorizzazione preventiva in materia di apprendistato.Opportunamente la nota sottolinea che, in caso di trasformazione, il servizio, oltre a verificare se la volontà di trasformazione sia reale, può dare una valutazione circa la compatibilità tra la riduzione dell’orario di lavoro ed il rispetto degli obblighi formativi del contratto di apprendistato. La nota 803 risponde a due ulteriori quesiti, peraltro già affrontato parzialmente in un precedente interpello:- se in mancanza di iscrizione e di conseguente parere di conformità all’ente bilaterale debba ritenersi preclusa la possibilità di accesso al contratto di apprendistato professionalizzante;- se, in assenza di detto parere di conformità, possano essere stipulati contratti di apprendistato nel rispetto dei profili formativi predisposti dall’Isfol o con riferimento a sperimentazioni regionali compatibili con il Dlgs 276/2003.In primo luogo, richiamando le circolari nn. 40/2004 e 30/2005, il Ministero ribadisce l’illegittimità delle clausole dei contratti collettivi che subordinano la stipula del contratto di apprendistato al parere di conformità sui profili formativi del medesimo, all’iscrizione all’ente bilaterale o ad altre condizioni non espressamente previste dal legislatore. I contratti di apprendistato stipulati in assenza di iscrizione all’ente bilaterale sono quindi validi.Sul secondo quesito il Ministero circoscrive il suo intervento a casi nei quali il Ccnl ha disciplinato compiutamente la materia.Occorre infatti tenere presente che la definizione dei profili formativi spetta alle Regioni, che devono intervenire tramite un provvedimento legislativo, ma la contrattazione nazionale ha un potere sostitutivo provvisorio. Ovviamente, se i profili sono definiti secondo la procedura ordinaria (legge regionale), quella definita dal Ccnl automaticamente decade.Ritornando quindi al quesito, il Ministero ribadisce i contenuti della circolare 30 (legittimità delle clausole che prevedono, per l’applicazione del contratto di apprendistato professionalizzante, l’obbligo di sottoporre i profili formativi al parere di conformità dell’ente bilaterale, laddove tale obbligo sia previsto da una legge regionale e non sia in contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale).Se obbligo non è previsto dalla legge regionale “lo stesso non può comunque rivestire carattere autorizzatorio”. La nota 804 interviene invece sulla possibilità di ridurre le 120 annue di formazione previste dal Dlgs 276/03, in presenza di crediti formativi individuali.Anche in questo il Ministero ribadisce la posizione che era già stata tenuta in occasione di precedenti interpelli: il monte ore annuo di 120 ore va “inteso quale limite minimo posto dal legislatore a tutela della primaria esigenza formativa da assicurare all’apprendista”.I Ccnl che prevedono questa riduzione si basano sull’erronea convinzione che su questo argomento il Dlgs 276/03 e la Legge 196/1997 si ispirino alla medesima logica.In materia di apprendistato professionalizzante, la contrattazione collettiva disciplina le modalità di erogazione e l’articolazione della formazione.La valutazione di eventuali crediti formativi all’inizio del rapporto di apprendistato non determina una decurtazione del monte ore complessivo di formazione, ma può incidere sulla distribuzione delle ore di formazione e sulla scelta delle materie e discipline da insegnare.
Lascia un commento