Come già anticipato con la circolare n. 178 del 27/12/2006, la legge Finanziaria 2007 ha innovato il sistema delle comunicazioni obbligatorie in caso di instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, sono introdotti strumenti idonei a garantire:• omogeneità di informazioni, con la previsione della efficacia delle comunicazioni effettuate ai centri per l’impiego anche ai fini previdenziali e assicurativi;• ampliamento dei soggetti tenuti all’obbligo (tutti i datori di lavoro, compreso quello agricolo, per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, anche associato);• tempestività nell’adempimento (con l’anticipazione della comunicazione al giorno precedente all’instaurazione del rapporto di lavoro);• univocità dei mezzi di comunicazione, con la previsione dell’obbligatorietà dell’invio telematico, secondo modalità e tempi da fissare con decreto interministeriale, d’intesa con la Conferenza Unificata.Dal quadro sopra descritto ne deriva l’abrogazione delle disposizioni in contrasto con le nuove modalità e termini e, conseguentemente, della denuncia nominativa degli assicurati all’INAIL; tuttavia, è espressamente previsto (art. 1, comma 1182, legge n. 296/2006) che l’obbligo della DNA – da effettuare esclusivamente con i seguenti strumenti informatici: DNA on-line sul sito www.inail.it, – sezione Punto Cliente, per tutti i datori di lavoro titolari di posizione assicurativa e per i loro intermediari che sono in possesso del codice PIN rilasciato dall’INAIL. In tal caso è possibile stampare sia la comunicazione effettuata che la ricevuta di avvenuta trasmissione; posta elettronica all’indirizzo dna@inail.it, per tutti i datori di lavoro, compresi coloro che versano i premi assicurativi in forma unificata all’INPS come ad es. i datori di lavoro agricoli. Per utilizzare tale procedura occorre, dal sito internet www.inail.it, aprendo la finestra “accesso rapido”, scegliere “Denuncia Nominativa degli Assicurati” e, nella schermata informativa che si apre, al punto c) “Denuncia tramite posta elettronica”, scaricare il programma “INAIL DNA”. Tale programma consente di inserire i dati da dichiarare, creare un file nel formato richiesto e trasmetterlo poi via e-mail. Riguardo a tale programma segnaliamo le seguenti particolarità: – come ormai noto, nel caso di operai agricoli non assicurati direttamente all’ INAIL, quale posizione assicurativa ditta va inserito “999999999”;- è previsto, quale campo obbligatorio, un “codice di accesso riservato” che consente solo di scegliere tra le opzioni “colf e badanti” e “CD/CM (no agroindustria)”: nel caso di operai agricoli, non avendo alternative di trasmissione, suggeriamo di effettuare quest’ultima scelta precisando poi, nella e-mail, che trattasi di operai agricoli. Per la DNA relativa ad altre tipologie di lavoratori, il consiglio è di utilizzare la DNA on line di cui al punto precedente.L’INAIL non invia alcuna conferma di ricevimento del file inviato, per cui è opportuno stampare almeno il file creato e la relativa e-mail; collegamento telematico con l’Anagrafe Tributaria, per i datori di lavoro abilitati all’accesso. Tale procedura resterà in vigore fino a quando il nuovo sistema di adempimento unificato non diventerà effettivamente operativo, con la definizione delle modalità per il trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui ad un apposito decreto interministeriale. L’istituto precisa inoltre che l’ utilizzo dei suddetti strumenti informatici è ampiamente illustrato sul proprio sito internet opportunamente aggiornato, e che con decorrenza 1 febbraio 2007, non saranno prese in considerazione le comunicazioni effettuate con modalità diverse da quelle elencate ( in pratica fino al 31 gennaio 2007 sarà possibile utilizzare fax, raccomandata, contact center,ecc.). Restano esclusi i datori di lavoro domestico che, per il particolare rapporto di lavoro con colf e badanti e per l’impossibilità di usare strumenti informatici, potranno effettuare la comunicazione tramite Contact Center.
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