La circolare Inps n. 13 del 12-1-2007 ha provveduto a rimodulare le tabelle dell’assegno per il nucleo familiare in base a quanto definito dalla Finanziaria 2007 (articolo 1 comma 11). Dall’1-1-2007 le seguenti tabelle sono state così modificate (le tabelle sono allegate alla citata circolare reperibile sul sito dell’Inps).1. tabella 11 (nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili) sono stati rideterminati i livelli di reddito e gli importi annuali dell’assegno; 2. tabella 12 (nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili) sono stati rideterminati i livelli reddituali e gli importi annuali dell’assegno ed è stato inoltre previsto un assegno aggiuntivo in presenza di 3, 4 o 5 componenti (di cui un minore) oltre il genitore; 3. tabelle 13-19 (altre tipologie di nuclei con figli) gli importi dell’assegno sono stati rivalutati del 15%;4. tabelle 20A, 20B, 21A, 21B, 21C e 21D (nuclei senza figli) sono rimaste invariate.In merito ai primi due punti la rideterminazione dei livelli di reddito comporta un ampliamento dei percettori (un nucleo di 3 persone in tabella 11 percepisce l’assegno, seppure di pochi centesimi, con un reddito superiore ai 61.000,00 euro).In attesa delle richieste dei lavoratori, che saranno senz’altro più numerose rispetto al passato, gli uffici personale dovranno verificare le domande in corso ed adeguare gli importi.Relativamente a queste tabelle sono state aggiornate anche le decurtazioni previste per la presenza nel nucleo di fratelli, sorelle e nipoti e le maggiorazioni stabilite per un numero di componenti il nucleo familiare superiore a sei o a sette.Per i nuclei di cui al punto 3 si verifica soltanto un aumento degli importi, mentre gli scaglioni rimangono invariati. Anche in questo caso è necessario adeguare gli importi in pagamento. Un’ulteriore modifica dei livelli di reddito e degli importi degli assegni sia delle tabelle dei nuclei con figli sia di quelle dei nuclei senza figli potrà avvenire successivamente con decreto interministeriale.La rivalutazione dei livelli reddituali, che ordinariamente avviene dal 1° luglio di ogni anno, per quest’anno non scatterà e riprenderà dall’anno 2008 con effetto sempre dal 1° luglio.E’ anche previsto che non siano messi in pagamento importi mensili inferiori ad euro 1,00. Nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati (si considerato equiparati: figli adottivi, affiliati, quelli naturali legalmente riconosciti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, minori affidati) di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell’assegno, sono considerati rilevanti al pari dei figli minori anche i figli studenti o apprendisti di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti (che altrimenti non farebbero parte del nucleo familiare ai fini dell’Anf).Ai soli fini dell’individuazione dei nuclei destinatari della norma è necessario tener conto di tutti i figli ed equiparati, indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dalla qualifica (studente, apprendista, lavoratore, disoccupato). Rileva, infatti, a tal fine il solo stato di figlio o equiparato .Pertanto, occorrerà valutare se nel nucleo siano presenti almeno 4 figli di età inferiore a 26 anni.La norma non trova più applicazione quando si verifica una variazione nella composizione del nucleo familiare (compimento del 26° anno di età di uno dei figli, decesso di un figlio di età inferiore a 26 anni) che comporta la perdita del requisito di almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti. In presenza dei presupposti di cui sopra rilevano al pari dei figli minori, e quindi entrano a far parte del nucleo familiare ai fini dell’assegno, anche i figli e gli equiparati tra i 18 ed i 21 anni, purché studenti o apprendisti. Ne consegue che i figli tra i 18 ed i 21 anni studenti o apprendisti sono equiparati ai figli minori anche ai fini dell’applicazione delle tabelle relative e che gli eventuali redditi dagli stessi percepiti devono essere computati ai fini della determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare.Nell’applicazione delle tabelle si utilizzeranno i criteri di tipo generale e pertanto andranno comunque esclusi dal numero dei componenti e dalla determinazione del reddito familiare, oltre ai figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, non aventi la qualità di studente o la qualifica di apprendista, anche i figli di età compresa tra i 21 e i 26 anni, anche se studenti o apprendisti, i quali rilevano solo ai fini dell’individuazione del nucleo numeroso.Per studente deve intendersi il figlio o equiparato che frequenta una scuola (pubblica o legalmente riconosciuta) secondaria di primo o secondo grado, un corso di formazione professionale o di laurea.Per la corresponsione dell’assegno ai figli ed equiparati di età compresa tra i 18 e 21 anni studenti o apprendisti è necessario acquisire l’autorizzazione che verrà rilasciata dall’Istituto secondo le modalità attualmente vigenti per le altre fattispecie per le quali è previsto il rilascio di apposita autorizzazione.Tali autorizzazioni avranno validità annuale, fermo restando, comunque, che verrà meno il diritto alla prestazione per il soggetto che compia il ventunesimo anno di età o per il quale scada il contratto di apprendistato o per il quale venga meno uno dei requisiti che danno titolo alla prestazione.Ogni variazione in tal senso dovrà essere tempestivamente comunicata alla Sede competente tramite il Mod. ANF/Var.Il modello di richiesta dell’autorizzazione (ANF 42) e il fac-simile di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da allegare sono stati modificati e sono disponibili nella banca dati della modulistica on-line dell’Inps. Nel caso di pagamento della prestazione da parte del datore di lavoro, ai fini della compilazione del modello di domanda (ANF/DIP), il richiedente, in possesso dell’autorizzazione, dovrà indicare tra i componenti il nucleo anche i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni per i quali ha ottenuto la predetta autorizzazione da parte dell’Inps. I datori di lavoro potranno effettuare il conguaglio degli assegni per il nucleo familiare relativi ai periodi di paga già scaduti o delle eventuali differenze, utilizzando il già previsto codice del quadro D del modello DM/2 “L036”. Tale operazione potrà essere effettuata entro il giorno 16-4-2007. Ricordiamo comunque che ai sensi dell’articolo 2 del Dr 797/1955 il diritto agli assegni familiari (ora assegno per il nucleo familiare si prescrive in 5 anni).
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