circolare 20.2007

Con nota n. 440 del 4-1-2007, il Ministero del lavoro fornisce i primi chiarimenti in merito alle modifiche al sistema delle comunicazioni ai centri per l’impiego introdotte dalla Finanziaria 2007. In primo luogo segnaliamo che il provvedimento è contenuto nei commi 1180-1185 (nella precedente circolare in materia avevamo indicati commi diversi in quanto non avevamo potuto tenere conto della versione effettivamente pubblicata).Esaminiamo di seguito le questioni rilevanti che non erano state oggetto della nostra precedente comunicazione. Come noto, le nuove disposizioni sono immediatamente operative, anche se dovrà essere emanato un decreto ministeriale per definire i moduli per le comunicazioni obbligatorie e le modalità di trasferimento dei dati tra le amministrazioni. La norma opera nei confronti di tutti i datori di lavoro, privati e pubblici, senza distinzione di settore. La nota cita, in particolare, oltre ai datori di lavoro pubblici, quelli dello spettacolo, del lavoro marittimo, del lavoro domestico e le assunzioni di categorie particolari (extracomunitari di nuovo ingresso, dirigenti, disabili). Data questa impostazione, per il Ministero sono ovviamente ricompresi anche i datori di lavoro del settore agricolo che dal marzo 2006 dovevano effettuare la comunicazione esclusivamente all’Inps (l’articolo 01 comma 9 della Legge 81/2006 aveva modificato in questo senso l’articolo 9ter della Legge 608/1996).L’Inps però non ha mai istituito il servizio di trasmissione telematica e nei fatti le imprese hanno continuato ad effettuare le comunicazioni anche ai Centri per l’impiego e all’Inail.Dal tono della circolare sembra che per il Ministero l’articolo 9ter sia superato, anche se poi nelle disposizioni transitorie si ribadisce l’obbligo di comunicazione anche all’Inps fino a quando non entrerà in vigore il citato decreto ministeriale.Anche per quanto riguarda le modalità di comunicazione si mantiene in vita, a nostro avviso in alternativa ai sistemi ordinari manuali (modello C/ASS) e informatici in vigore, la sezione matricola del registro d’impresa.La comunicazione deve essere effettuata al Centro per l’impiego nella cui circoscrizione si trova il fondo o l’unità produttiva. Se il fondo si estende su più circoscrizioni, il datore di lavoro potrà scegliere a quale centro effettuare la comunicazione. In merito ai tipi di rapporto di lavoro da comunicare segnaliamo che il Ministero ricomprende anche quelli con agenti e rappresentanti che non sono esplicitati nel comma 1180. La comunicazione riguarda anche i tirocini formativi. Già la legge prevede l’estensione a “ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata”. Viene ora specificato che ci riferisce ai tirocini:• disciplinati dalla Legge 196/1997 (e dal decreto di attuazione n. 142/1998) comprese le borse lavoro;• disciplinati dalle leggi regionali;• inclusi nei piani di studio promossi da istituzioni scolastiche.Sono compresi in questa casistica anche i lavori socialmente utili. La comunicazione deve essere effettuata al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro. Ci si riferisce quindi, in linea generale, ai Centri per l’impiego ma anche agli eventuali organismi autorizzati o accreditati da regioni o province autonome.Per i cantieri mobili dell’edilizia la comunicazione deve essere effettuata con riferimento al luogo dove è fissata l’apertura del cantiere. Non devono essere comunicati i successivi spostamenti fisici del cantiere, ma soltanto i casi di distacco o di trasferimento del lavoratore.Come noto, nel settore i lavoratori sono soggetti a frequenti spostamenti da un cantiere all’altro in regime di trasferta. Riteniamo che in questo caso non debbano essere effettuate comunicazioni di variazione se il lavoratore non è trasferito definitivamente.La comunicazione per la gente di mare deve essere effettuata negli appositi uffici di collocamento con riferimento a luogo di imbarco.In merito ai dati oggetto della comunicazione, per i rapporti di lavoro subordinato l’adempimento deve essere effettuato con il mod. C/ASS, quindi fornendo le informazioni in esso richieste. Per i contratti di lavoro autonomo, oltre ai dati anagrafici del lavoratore devono essere indicati la data di inizio e di fine rapporto, il compenso complessivo lordo pattuito, l’attività e le mansioni.Per i rapporti instaurati con soci di cooperative deve, inoltre, essere precisata anche la sussistenza del rapporto associativo. Il termine di comunicazione è fissato alle ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro e può essere effettuata con:• raccomandata a/r• consegna diretta• fax• posta elettronica (che però attesti il giorno e l’ora del ricevimento)Non è stato previsto, almeno in questa fase, l’obbligo di comunicazione informatica che invece è stato disposto per l’Inail. Rimangono quindi validi, ma non obbligatori, i sistemi informatici per l’invio delle comunicazioni istituiti dalle regioni. L’ultima parte della circolare precisa però che le Regioni dove sono già attive le comunicazioni con line, possono anticipare in via sperimentale l’utilizzo del canale telematico quale unica modalità per l’adempimento. Fino a che ciò non avvenga, ovviamente la comunicazione di assunzione può essere effettuata utilizzando il modello C/ASS.In caso di rapporti autonomi vista l’impossibilità di adattare i modelli informatici oggi disponibili (che richiedono obbligatoriamente dati tipici del lavoro dipendente) può essere utilizzato il mod. C/ASS, adattandolo, oppure comunicazione su carta intestata del datore di lavoro riportante i dati sopra indicati. Se il rapporto di lavoro comunicato non si instaura, il datore di lavoro deve darne comunicazione immediata e, comunque, entro i 5 giorni successivi (riteniamo dalla data nella quale doveva iniziare la prestazione) La Finanziaria prevede che nei casi di urgenza connessi ad esigenze produttive, la comunicazione preventiva possa essere limitata ai dati dal datore di lavoro e del lavoratore e alla data di assunzione e che il completamento possa avvenire entro 5 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro. Viene ora chiarito che in questa fattispecie rientrano anche le assunzioni effettuate “per evitare danni a cose e persone e per tutti i casi in cui sussistano motivate esigenze produttive, tecniche ed organizzative che non consentano di procrastinare l’impiego dei lavoratori”.Il Ministero ritiene invece escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva le assunzioni effettuate per causa di forza maggiore ovvero per avvenimenti di carattere straordinario che il datore di lavoro non può prevedere.A titolo esemplificativo sono citati:• gli eventi naturali catastrofici (incendi, alluvioni, uragani, terremoti ecc.)• le assenze improvvise in attività che richiedono la sostituzione immediata (ad esempio le supplenze nella scuola).In tutti questi casi la comunicazione deve essere effettuata il primo giorno utile e comunque nei 5 giorni successivi.Per quanto riguarda le cause di forza maggiore dovrebbero essere ricomprese anche quelle determinate da eventi meno drammatici di quelli ipotizzati (ad esempio la spalatura della neve) ovvero sostituzioni in settori diversi da quello della scuola (la sanità e l’assistenza possono presentare urgenze anche maggiori).L’effettiva applicabilità di queste interpretazioni “aperturiste” dovrà essere verificata con i singoli servizi provinciali, che devono segnalare le violazioni, e con le Dpl, che sono deputate a comminare le sanzioni. E’ evidente, infatti, che sui modelli di comunicazione dovrà essere indicato il caso specifico che non ha consentito la comunicazione preventiva. I datori di lavoro devono effettuare la comunicazione di trasformazione del rapporto di lavoro nei seguenti casi (il primo pur previsto non era stato incluso nell’elenco contenuto nella precedente circolare): a) trasformazione del tirocinio in altra esperienza assimila a rapporto di lavoro subordinato;b) proroga del termine inizialmente fissato;c) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato; d) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno; e) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato; f) trasformazione da contratto di formazione e lavoro o di inserimento a contratto a tempo indeterminato;g) trasferimento del lavoratore; h) distacco del lavoratore; i) modifica ragione sociale del datore di lavoro; j) trasferimento d’azienda o di ramo di essa.Tra i casi di comunicazione di trasformazione il Ministero ritiene che si debba comprendere anche quello del contratto di inserimento in contratto a tempo indeterminato (per comodità lo abbiamo già inserito nel punto f).La nota ministeriale non chiarisce invece se la comunicazione debba essere effettuata per tutte le tipologie di rapporto di lavoro o soltanto per quelle di tipo subordinato.A nostro avviso nelle fattispecie di cui alle lettere b), g), i), j) e, in casi particolari h), la comunicazione deve essere effettuata anche per collaboratori, tirocinanti, agenti, rappresentanti e associati.Per il Ministero l’obbligo di comunicazione di trasformazione scatta soltanto con l’entrata in vigore del modello unificato di comunicazione. Pertanto ad oggi la mancata comunicazione non è sanzionabile anche se “nulla impedisce…una pragmatica anticipazione dell’adempimento”. Il modello eventualmente utilizzabile è il C/CTRL. Le norme in materia di cessazione del rapporto di lavoro non hanno subito modifiche e pertanto le relative comunicazioni devono essere effettuate entro 5 giorni utilizzando il modello C/CRL (o i sistemi telematici attivati nelle singole regioni). La comunicazione deve essere effettuata soltanto per i rapporti a tempo indeterminato o per quelli a tempo determinato nei qual è stata modificata (o non precedentemente indicata, ad es. nei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto o di contratti a progetto il cui termine è collegato al compimento del progetto) la data di cessazione. Al notevole disagio che si è verificato con l’entrata in vigore delle nuove norme si aggiunge quello della mancata semplificazione.La comunicazione, infatti, avrà “pluriefficacia” (come dice la nota ministeriale) soltanto quando saranno in vigore il modello unico e le norme per il trasferimento dei dati tra le pubbliche amministrazioni.Nel frattempo rimane in vigore l’ormai inutile comunicazione all’Inail (da effettuarsi lo stesso giorno dell’assunzione). A complicare la vita dei datori di lavoro c’è l’obbligo, dall’1-1-2007, di effettuarla soltanto con sistemi informatici.La stessa comunicazione deve essere effettuata dai datori di lavoro marittimi nei confronti dell’Ipsema.Secondo la stessa logica rimane in vigore la comunicazione di assunzione e cessazione di lavoratori extracomunitari da effettuare allo Sportello unico entro 5 giorni. Come già anticipato è invece stato abolito, per l’assunzione di tali lavoratori, l’obbligo di comunicazione entro 48 ore alla Questura.Segnaliamo che rimane invece confermato l’obbligo, ma in base ad una diversa disposizione di legge riguardante qualunque proprietario immobiliare, se il datore di lavoro concede in locazione l’alloggio al lavoratore (di qualunque nazionalità esso sia, anche italiana). Nulla è innovato riguardo alle sanzioni previste dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. 276/03 per la violazione degli obblighi di comunicazione di assunzione o di cessazione (da 100,00 a 500,00 euro per ogni lavoratore interessato)In caso di ritardata comunicazione non trova applicazione l’istituto del ravvedimento operoso, previsto dal medesimo art. 19, ma mai entrato in vigore.

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