circolare 177.2006

Il Ministero del lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui all’articolo 48 del Dlgs 276/2003 (nota n. 7209 del 13-12-2006). Sintetizziamo le risposte, anche se si tratta di un istituto che non è ancora applicabile. a) Responsabilità del datore di lavoro in relazione al raggiungimento del luogo dove si svolge la formazione: in caso di infortunio operano le disposizioni in materia di infortunio in itinereb) Non partecipazione dell’apprendista alle attività formative: la partecipazione alle attività formative è elemento essenziale per godere delle agevolazioni contributive. La mancata disponibilità dell’apprendista a frequentare i corsi potrebbe quindi essere considerata una grave inadempienza contrattuale con conseguente possibilità di risolvere il rapporto di lavoro per giusta causa.c) Retribuzione delle 120 ore aggiuntive di formazione: si tratta di ore di formazione aggiuntive minime complementari a quelle di formazione professionale che come prevede l’articolo 10 della Legge 25/1955 devono essere retribuite. Sono, inoltre, affrontate alcune questioni su apprendistato e part-time, ed in particolare: non esistono limiti legali di orario alla stipula di un contratto di apprendistato, anche se l’orario pattuito deve consentire di raggiungere la qualifica professionale individuata. In caso di lavoro a tempo parziale la durata minima della formazione (120 ore in caso di apprendistato professionalizzante) non può essere riproporzionata. In un certo senso questa risposta limita l’interesse della risposta di cui al punto precedente: è, infatti, poco conveniente attivare un apprendistato di poche ore settimanali dovendo comunque garantire tanta formazione.

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