L’Inps con circolare n. 97 del 15-9-2006 ha fornito le istruzioni operative per il recupero sul Dm 10 dell’indennità corrisposta dai datori di lavoro ai donatori di midollo osseo.La donazione di midollo osseo è stata disciplinata dalla legge n. 52 del 6 marzo 2001 e riconosce al lavoratore dipendente, il diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza ospedaliera necessarie al prelievo nonché per le successive giornate di convalescenza per il completo ripristino dello stato fisico del donatore.Prevede inoltre la normale retribuzione anche per i permessi orari necessari all’espletamento degli atti preliminari alla donazione.Il datore di lavoro, da parte sua ha facoltà di richiedere all’INPS il rimborso delle retribuzioni corrisposte per le donazioni effettuate dopo l’entrata in vigore della legge citata, (dal 16 marzo 2001).Le giornate ed i permessi concessi sono coperti da contribuzione figurativa con oneri posti a carico dello Stato.Per le donazioni effettuate precedentemente al 16 marzo 2001 rimangono ferme le istruzioni fornite dall’Istituto con la circolare 192 del 7 ottobre 1996 la quale, ha previsto l’erogazione dell’indennità di malattia per le giornate di degenza effettiva e per quelle di convalescenza necessarie al recupero delle energie lavorative del donatore.L’Istituto con la presente circolare fornisce dettagliate indicazioni sulle modalità di esposizione dei dati sui modelli DM 10/2 e EMENS nei casi di cui trattasi.
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