Il D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, ha modificato la disciplina degli studi di settore, potenziando tale strumento al fine di renderlo più idoneo a contrastare l’evasione fiscale. Infatti, l’art. 37 del citato decreto ridefinisce i criteri di applicabilità degli studi di settore, sganciandoli completamente dalle caratteristiche soggettive e dai regimi contabili dei soggetti interessati. In particolare, si abrogano i commi 2 e 3 dell’art. 10, della Legge n. 146/1998, con i seguenti effetti: – viene eliminata la regola del “due su tre”, secondo la quale i soggetti in contabilità ordinaria, per obbligo o per opzione, erano sottoposti ad accertamento in base agli studi di settore se in almeno due periodi di imposta (anche non consecutivi) nell’arco di un triennio dichiaravano ricavi inferiori a quelli determinati sulla base degli studi stessi; – viene abrogata la norma che consentiva l’accertamento in base agli studi di settore nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria, qualora, a seguito di ispezione, dal verbale d’ispezione risultasse motivata l’inattendibilità della contabilità o l’irregolarità delle scritture obbligatorie, ai sensi del D.P.R. n. 570/1996; – viene determinata, di fatto, la disapplicazione dell’accertamento in base agli indici di coerenza aventi natura economica, finanziaria o patrimoniale (individuati con provvedimento del 18 gennaio 2006), che legittimava l’accertamento da studi di settore anche nel caso in cui la non congruità riguardasse un solo periodo di imposta e fosse accompagnata ad una situazione di incoerenza rispetto ai suddetti indici. In conseguenza di ciò, nei confronti di tutte le categorie di contribuenti (e quindi anche nei confronti delle società cooperative), l’Agenzia delle Entrate potrà procedere all’accertamento basato sugli studi di settore, quando, anche per un solo periodo d’imposta, i ricavi dichiarati non siano congrui con le risultanze di GE.RI.CO., previo contraddittorio con il contribuente. Ciò significa che se il contribuente, nella fase del contraddittorio, non riesce a giustificare la situazione di non congruità, lo stesso potrà ricevere un avviso di accertamento fondato sugli studi di settore, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, accertamento che potrà essere concluso mediante definizione per adesione, ai sensi del D.Lgs. n. 218/1997. Per quanto concerne le società cooperative, a loro favore dovrebbero continuare ad operare le cause di inapplicabilità e le attenuanti precisate nella Circolare Ministeriale n. n. 110 del 21/05/1999 (cfr. circolare Unicaf n. 12/2005). Tuttavia, stante l’assenza di indicazioni ministeriali al riguardo e data la volontà legislativa di inasprire i controlli basati sugli studi di settore, sarebbe auspicabile un definitivo chiarimento sul punto, volto a precisare sia i settori cooperativi interessati dalle suddette cause di inapplicabilità/attenuanti, sia la loro efficacia nell’ambito del contraddittorio con l’Ufficio. Quanto alla decorrenza della nuova disposizione, come specificato dall’art. 37, comma 2, D.L. 223 e precisato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 4 agosto 2006, essa “opera a partire dal periodo di imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del decreto; quindi per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare anche con riferimento al periodo di imposta 2005”, prevedendo una sorta di “retroattività di fatto”. Viene altresì disposto, in via eccezionale, che solo con riferimento al primo periodo di imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, l’adeguamento alle risultanze degli studi di settore può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione (31/10/2006 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), con le modalità previste dall’art. 2 del D.P.R. n. 195/1999, ossia senza sanzioni ed interessi ma con l’applicazione della maggiorazione del 3% commisurata ai ricavi non annotati, qualora la differenza tra ricavi annotati nelle scritture contabili e quelli risultanti dagli studi di settore sia superiore al 10% dei ricavi annotati. Al fine di consentire i versamenti Irpef, Ires ed Irap a tale titolo, per il periodo previsto dalla suddetta normativa, con risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 108/E e 104/E, rispettivamente del 28 e del 19 settembre 2006, sono stati istituiti i seguenti codici-tributo: – “4727”, denominato “Irpef – Adeguamento studi di settore”;- “2119”, denominato “Ires – Adeguamento studi di settore”;- “3811”, denominato “Irap – Adeguamento studi di settore”;- “3824”, denominato “Irpef – Addizionale regionale – Adeguamento studi di settore”;- “3842”, denominato “Irpef – Addizionale comunale – Adeguamento studi di settore”; In sede di compilazione del modello F24, i codici relativi agli adeguamenti ai fini Irpef, e Ires devono essere indicati nella sezione “Erario”, esclusivamente nella colonna “importi a debito”, mentre il codice tributo per il versamento a seguito dell’adeguamento ai fini dell’Irap deve essere indicato nella sezione “Regioni”, contestualmente al codice regione, esclusivamente nella colonna “importi a debito”.In tutti i casi, nel campo “periodo di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento. Dubbi permangono in merito all’applicabilità dei benefici in argomento anche ai fini Iva, in quanto ad oggi non è stato comunicato alcun codice tributo per consentire la fruizione dell’agevolazione prevista dal citato art. 37.Ai fini di tale adeguamento, resta pertanto utilizzabile il codice tributo 6494.
Lascia un commento