circolare 132.2006

L’art. 36, comma 24, del D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006 (decreto Bersani), ha esteso, modificando l’art. 25 del DPR 600/1973, l’obbligo, per i sostituti d’imposta, di effettuare la ritenuta d’acconto anche sui compensi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, classificati redditi diversi ai sensi dell’art. 67, c. 1, lettera l), del TUIR. Su tali redditi, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con circ. n. 28/2006, a decorrere dai compensi corrisposti a partire dal 4-7-2006, il committente, in qualità ora di sostituto d’imposta, è quindi tenuto ad operare la ritenuta d’acconto del 20%.Le ritenute devono essere versate secondo le consuete modalità e scadenze, cioè entro il 16 del mese successivo a quello in cui i compensi sono stati corrisposti utilizzando il codice tributo 1040. Per quanto attiene l’area della gestione del personale, la novità interessa i casi in cui siano corrisposte, ad esempio, somme a fronte della mancata assunzione a personale avviato obbligatoriamente o a fronte della rinuncia all’assunzione, una volta che sia già stata consegnata lettera di impegno all’assunzione.Anche in passato l’orientamento, in mancanza di una disposizione specifica, era quello della necessità di effettuare la ritenuta d’acconto, ora interviene opportunamente la norma a confermarne la correttezza.

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