L’art. 36, comma 2, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 (pubblicato in G.U. n. 153 del 4 luglio 2006 ed entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione) ha opportunamente unificato il concetto di area fabbricabile, ferme restando le norme in materia di base imponibile proprie di ciascun tributo, relativamente alle principali fattispecie tributarie in materia immobiliare, e precisamente ai fini:- IVA – Imposta di Registro- Imposte sui redditi- ICI Infatti erano spesso divergenti, a seconda del tributo applicabile e dello stato dell’iter dello strumento urbanistico, le opinioni su quando un’area potesse o dovesse considerarsi fabbricabile. Dal 4 luglio 2006 (trattandosi di disposizione innovativa la norma non dovrebbe avere effetto retroattivo), ai fini dell’applicazione dei decreti istitutivi dei predetti tributi, la norma dispone che “un’area e’ da considerare fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.” Ciò significa che, al momento dell’approvazione da parte del Comune del piano regolatore generale, l’area è già a tutti gli effetti tributari considerata edificabile, a prescindere dal fatto che la regione debba ancora approvare lo strumento urbanistico generale del comune o che il comune debba ancora provvedere a redigere il piano particolareggiato.
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