circolare 94.2006

Il Ministero del lavoro rispondendo all’interpello di un comune (nota del 13-6-2006) ha fornito alcune indicazioni in merito alla definizione di unità produttiva ai fini della comunicazione del superamento delle 48 ore. Riportiamo di seguito la parte di interesse per i datori di lavoro privato.Nel silenzio della norma, il concetto di “unità produttiva” (art. 35, L. n. 300/1970) deve essere ricavato con riferimento al consolidato orientamento giurisprudenziale (di legittimità e costituzionale) che considera tale qualsiasi articolazione autonoma dell’impresa, che sia idonea ad espletare, in tutto o in parte, l’attività di produzione di beni o di servizi costituente l’oggetto sociale aziendale e quindi che risulti dotata, oltre che della necessaria autonomia, anche di tutti gli strumenti sufficienti e necessari allo svolgimento della funzione produttiva dell’impresa (cfr. Corte Cost. 6 marzo 1974, n. 55; Cass. Civ., 20 marzo 1992, n. 3483).Il datore di lavoro privato, dunque, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione di cui si tratta, deve primariamente valutare la propria organizzazione imprenditoriale secondo due profili: quello “economico-strutturale” volto a verificare l’autonomia della struttura organizzativa posta in essere e considerata; quello “finalistico-produttivo”, orientato a considerare l’unità produttiva quale entità distinta in ambito aziendale idonea a produrre beni o servizi che sono oggetto della più generale attività dell’impresa di appartenenza.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *