Circolare 35.2006

Il Ministero delle Attività Produttive ha diffuso in data 31.05.2006 una nuova versione del modello C17 da allegare al bilancio, provvedendo contestualmente a fornire chiarimenti in merito alla sua compilazione. Mentre per le istruzioni generali si rimanda alla circolare Unicaf 32/2006, si segnala l’introduzione nel nuovo modello di due principali novità:• l’introduzione di una apposita casella da barrare (“Dichiara che la cooperativa è ammessa ad un regime derogatorio”) se la cooperativa rientra tra quelle previste dai regimi derogatori della prevalenza di cui al decreto 30.12.2005;• la possibilità di indicare l’adesione plurima a più di una associazione. Il Ministero dello Sviluppo Economico (ex MAP) ha diffuso contestualmente al nuovo modello, delle note esplicative per la sua compilazione chiarendo che:• per le cooperative che usufruiscono di regimi derogatori, oltre alla barratura della casella è necessario indicare nel campo “Note” il regime derogatorio applicato ed inserire i dati di bilancio senza tenere conto di eventuali correttivi per il calcolo della prevalenza previsti dal regime derogatorio;• per le cooperative che aderiscono a più Associazioni nazionali al campo “Associazione Nazionale” deve essere selezionata la voce “Multipla” e nel campo “Note” occorre specificare a quali associazioni la cooperativa aderisce. La data da indicare è quella di adesione alla prima associazione;• la data di riferimento dell’ultima revisione è quella di sottoscrizione del verbale della stessa. PASSAGGIO COOPERATIVA DA MUTUALITA’ PREVALENTE A NON PREVALENTE Il Ministero precisa che le informazioni raccolte con il modello C17 hanno finalità informatico – statistiche e pertanto non possono implicare l’adozione automatica di provvedimenti da parte dello stesso Ministero: in particolare ne consegue che la perdita dei requisiti di mutualità prevalente resa con il modello C17 non comporta automatismi nel cambio di sezione. Sarà pertanto necessario l’assolvimento da parte della cooperativa interessata di precisi adempimenti quali la formalizzazione della richiesta di cambio della sezione, il deposito del bilancio straordinario e l’avvio di successivi procedimenti amministrativi da parte dell’Amministrazione. Una modifica molto importante rispetto al modello precedente la si ritrova nell’opzione del quadro B fra la perdita di mutualità rispetto alla permanenza.Infatti nella versione originaria il rigo dedicato alla perdita della mutualità era destinato a variazioni di tipo statutario (“presenta dichiarazione che la cooperativa non possiede più i requisiti statutari di mutualità prevalente”), mentre nell’ultima versione qui di seguito allegata è stata cancellata la parola “statutari”, ponendo fine a tutti i dubbi che avevamo rilevato nella nostra Circolare 33/2005. Nel caso di perdita della condizione di mutualità prevalente per situazione oggettiva (mancato rispetto dei requisiti previsti dall’art. 2513 del c.c. per il secondo anno consecutivo), è sufficiente barrare la casella “presenta dichiarazione che la cooperativa non possiede più i requisiti di mutualità prevalente”, mentre nel caso di perdita della condizione di mutualità prevalente per situazione soggettiva (modifica statutarie) oltre a barrare la casella come nel precedente caso, si deve indicare la data dell’atto modificativo nell’apposita casella. Non vengono impartite istruzioni in merito al comportamento da adottare per il primo anno in cui non vengano raggiunti i previsti volumi di scambi mutualistici di cui al già citato art. 2513 del c.c.. Ad ogni buon conto riteniamo che in questo caso la casella da barrare sia quella della permanenza nelle condizioni di mutualità prevalente e la susseguente indicazione degli effettivi dati di bilancio. Si ritiene inoltre, che l’utilizzo del nuovo modello diventi obbligatorio solo per coloro che non abbiano ancora adempiuto alla relativa trasmissione, mentre potrebbe essere opportuno (ma non obbligatorio) ripresentare il modello, ai fini di una maggiore chiarezza, per coloro che incorrendo in uno dei suddetti casi abbiano già presentato il modello C17 nella versione “vecchia”. Pubblichiamo qui di seguito il nuovo modello aggiornato.

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