circolare 66.2006

Con tre distinte note del 2 e del 4 maggio 2006 in risposta ad altrettanti interpelli, il Ministero del lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al contratto di apprendistato. Il primo quesito riguardava l’ammissibilità del contratto di apprendistato professionalizzante per le attività a carattere stagionale.La risposta ministeriale è negativa ed è in linea con quanto già chiarito in precedenza (ad esempio dalla circolare n. 30/2005 commentata dalla circolare UNICAF n. 77/2005).Il Ministero ritiene, infatti, inderogabile la disposizione circa la durata minima (due anni) dell’apprendistato professionalizzante, ma ribadisce che il contratto di apprendistato nell’ambito delle attività stagionali può essere utilizzato nei casi in cui la contrattazione non abbia ancora recepito le norme del Dlgs 276/2003. In questi casi si continua ad applicare la previgente normativa (Legge 197/1996). In questo ambito rimangono valide le precedenti disposizioni ministeriali, note del 10-1-2002 e 20-3-2002, che davano la possibilità di accedere a contratti di apprendistato da parte delle imprese che svolgono attività stagionali. Sul secondo interpello, che conteneva diversi quesiti in merito al limite minimo di età per l’apprendistato, il Ministero ha fornito questi chiarimenti. Limite di età per accedere al lavoro (si tratta di un quesito di tipo generale che non riguarda soltanto l’apprendistato).Il rinvio dell’entrata in vigore all’anno scolastico 2006-2007 della riforma della scuola comporta la permanenza dei limiti e degli obblighi già sussistenti. L’età minima per l’ammissione al lavoro rimane pertanto fissata a 15 anni compiuti, rimanendo inoltre l’assunzione subordinata al compimento del periodo di istruzione obbligatoria, secondo la normativa scolastica in vigore. Assunzione di apprendisti di età tra 15 e 18 anni. Anche in questo caso in Ministero ribadisce quanto già chiarito con la circolare n. 30/2005. In attesa dell’attuazione dell’apprendistato per il diritto dovere di istruzione e formazione (a sua volta collegato all’entrata in vigore della riforma della scuola) per i giovani compresi in questa fascia di età sarà possibile ricorrere all’apprendistato regolato dalla legge 196/1997.Gli adolescenti di 17 anni in possesso di qualifica professionale conseguita con altro contratto di apprendistato potranno svolgere, sussistendo tutte le condizioni di tipo generale, l’apprendistato professionalizzante di cui all’art. 49 del Dlgs. n. 276/2003. Su quest’ultimo aspetto occorre osservare che l’articolo 49 comma 2 pone la condizione del possesso di una qualifica professionale ai sensi della Legge 53/2003 senza il vincolo del conseguimento con contratto di apprendistato. In risposta al 3° interpello il Ministero ha chiarito che la proroga per un anno dello sgravio contributivo in caso di trasformazione del contratto di apprendistato a tempo indeterminato spetta, anche se la trasformazione avviene prima della scadenza del termine previsto.

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