La circolare Inail n. 22 del 12 aprile 2006 fornisce istruzioni in materia determinazione del premio assicurativo dovuto per i lavoratori intermittenti.Dopo una disamina della nuova tipologia, che non presenta particolari novità, l’Istituto affronta il problema dell’indennità di disponibilità.In particolare, si precisa che il premio deve essere calcolato tenendo conto sia della retribuzione erogata per le ore di lavoro prestate, sia di quanto corrisposto a titolo di indennità di disponibilità tra una chiamata e l’altra (nei periodi di non lavoro) senza, però, per quest’ultima, procedere all’adeguamento ai minimali. Ai fini del calcolo dell’indennità di inabilità temporanea, invece, si terrà conto soltanto della retribuzione dovuta in relazione all’attività prestata.Nel caso in cui non ci sia retribuzione nei 15 giorni precedenti l’infortunio, si applicano le disposizioni generali: la retribuzione media giornaliera percepita nei periodi di effettiva prestazione d’opera deve essere applicata anche ai periodi in cui tale prestazione non viene effettuata.Oltre a questa stringata affermazione, la circolare non chiarisce per quanti giorni debba essere calcolata l’indennità. In carenza di indicazioni, e soltanto nel caso in cui vi sia obbligo di anticipazione, riteniamo che debbano essere considerate tutte le giornate. Se però il contratto prevedeva la possibilità di chiamata soltanto in periodi predeterminati l’indennità dovrebbe spettare soltanto per le giornate comprese in tali periodi.Purtroppo la circolare non ha affrontato l’unica vera specificità del lavoro a chiamata!La comunicazione del codice fiscale deve essere effettuata soltanto al momento della costituzione del rapporto di lavoro ed alla sua cessazione (non sono previste comunicazione al momento della chiamata).
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