circolare 56.2006

Recentemente da alcune Unioni provinciali è stato segnalato che l’Inps procede al recupero contributivo nei confronti di cooperative inquadrate ai sensi del Dpr 602/1970 con riferimento all’imponibile contributivo per mesi di mancato lavoro.L’Istituto sostiene in pratica che i contributi devono essere comunque pagati sull’intero periodo di occupazione considerato che il regime previsto dal Dpr 602 è di tipo convenzionale.Nei casi segnalati gli ispettori hanno ritenuto dovuti i contributi anche per i mesi interamente non retribuiti in particolare in caso di 1. ferie (quando la relativa retribuzione è compresa nel compenso orario), 2. aspettativa (spesso collegata alle ferie per i lavoratori stranieri che rientrano in patria),3. sospensione per mancanza di lavoro.Su questo tema è stata reperita la risposta dell’Inps al quesito di un’associazione datoriale inviato a fine 2000 nella quale, richiamando la circolare n. 118 26-5-1988, si sostiene che l’obbligazione contributiva non sussista soltanto per assenze determinate da eventi (malattia, infortunio, maternità) che il legislatore ha ritenuto meritevoli di tutele e per i quali sussiste a carico dell’Istituto e dell’Inail l’obbligo della corresponsione economica e dell’accredito della contribuzione figurativa senza alcuna integrazione a carico dell’organismo cooperativo.Il concetto di infrazionabilità dei periodi di occupazione e della retribuzione troverebbe ragione nella specificità del modello cooperativo nel quale il socio non percepisce una retribuzione in senso tecnico, ma vede remunerato il suo impegno attraverso la ripartizione degli utili dell’anno.Se questa affermazione era poco attinente alla realtà prima dell’entrata in vigore della Legge 142/2001, è completamente sbagliata nel periodo successivo.L’atteggiamento dell’Inps non è condivisibile anche alla luce di altre considerazioni.Nel settore edile, dove è in vigore la “contribuzione virtuale” ai sensi dell’articolo 29 DL 244/1995, sono previsti, sia dalla legge sia da circolari, molti casi in cui le assenze del lavoratore sono “giustificate” e non comportano l’aumento dell’imponibile.Quando nel settore agricolo era in vigore il salario medio convenzionale per gli OTD, i contributi erano richiesti se per la giornata era dovuta una retribuzione.In entrambi i casi si tratta di situazioni non uguali ma molti simili.Occorre anche tenere presente che nei settori privi di ammortizzatori sociali, ad esempio nell’artigianato, è diffusa la sospensione dei dipendenti per mancanza di lavoro. Questa pratica era utilizzata anche prima dell’introduzione di strumenti di sostegno al reddito tramite i contratti collettivi.Anche se a volte le sospensioni dal lavoro celano comportamenti di elusione o di evasione contributiva, non si può condividere la posizione dell’Inps anche perché il pagamento delle ferie attraverso una maggiorazione della retribuzione oraria è prevista, nel settore trasporto, da numerosi accordi collettivi che si sono succeduti dal 2002 ad oggi. Rammentiamo, al riguardo, che dall’1.1.2007, con l’integrale superamento del regime contributivo ex Dpr 602/70 ed il conseguente calcolo dei contributi sulle retribuzioni effettive, il pagamento delle ferie attraverso una maggiorazione di retribuzione o, in alternativa, attraverso la retribuzione delle medesime nel periodo di effettivo godimento comporterà il medesimo costo contributivo; segnaliamo però che, nella prima ipotesi, ai fini pensionistici le settimane di ferie non risulteranno utili, con evidente penalizzazione per i lavoratori.Dalle informazioni avute in occasione delle citate ispezioni, sembra che la posizione dell’Inps sia molto ferma. E’ quindi evidente che per contrastarla potrebbe essere necessario resistere in giudizio.Se si ritiene di continuare con la prassi adottata fino ad oggi è comunque consigliabile mettere in atto questi accorgimenti:• Prevedere nel regolamento interno norme sulla sospensione per mancanza di lavoro (lo schema predisposto da Confcooperative suggeriva una formulazione).• Far presentare sempre per iscritto le richieste di aspettativa non retribuita, possibilmente con i motivi, alla quale rispondere nella stessa forma.• Comunicare le sospensioni al Centro per l’impiego.

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